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Estratto: “l'atto di annullamento in autotutela della Pubblica Amministrazione, con emissione di nuovo atto impositivo, per essere legittimo, non deve contenere una maggiore imposizione tributaria per il contribuente, in quanto la pretesa impositiva si è consumata con l'emissione del primo atto (poi annullato e sostituito)”.

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Estratto: “anche questo Collegio condivide, dovendosi rammentare che «in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del D.p.r. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la PA. (art. 2, comma 8, del D.p.r. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in, ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria”.

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Estratto: “Secondo un principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, cui qui si intende dare continuità, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini Iva e di imposte dirette, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura”.

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Estratto: “per quanto riguarda la motivazione della condanna in ordine al reato di cui al capo b), e cioè l'emissione di sei fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto la Corte d'appello, pur in presenza di elementi indiziari significativi, ha in modo illogico svalutato il dato, di indubbio rilievo, costituito dalla annotazione di tali fatture nella contabilità della società acquirente e del pagamento (che la stessa Corte d'appello ha definito regolare) di tali fatture, che, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituisce elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata dall'imputato, che la Corte d'appello ha omesso di adeguatamente considerare”.

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Estratto: “la giurisprudenza della Corte di Giustizia svaluta completamente la forza probatoria dei fatti addotti dall'Agenzia in ordine ai rapporti "dell'emittente" con il Fisco che pertanto non possono supportare la legittimità degli atti impugnati; quanto alla deduzione dell'Agenzia, su cui molto si è dilungata, sia in sede di motivazione degli atti impugnati che in sede di controdeduzioni, che la Ricorrente non potesse non rendersi conto, sulla base della sua esperienza commerciale, che i prezzi praticati "dall'emittente" fossero palesemente fuori mercato e che tale particolare avrebbe dovuto farlo insospettire in ordine all'origine dei beni compravenduti, appare del tutto infondata; invero la Ricorrente ha provato con dettagliata consulenza tecnica non contestata dall'Agenzia che i prezzi dei comparabili "spuntati" con "l'emittente" erano perfettamente in linea con i prezzi di mercato e, dunque, l'ammontare degli stessi non poteva certo essere sintomatico di una situazione di soggettiva inesistenza "dell'emittente".

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Estratto: “Questa Corte ha reiteratamente affermato che assume rilievo invalidante dell'accertamento medesimo la mancata osservanza del contraddittorio procedimentale prescritto dai commi 4 e 5 dell'art. 37-bis e, in particolare, la mancata previa richiesta di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis cit. La disciplina espressamente prevista dalla norma prevede una rigorosa scansione dell'attività preparatoria all'eventuale emissione dell'avviso di accertamento - con cui si intende contestare al contribuente la natura elusiva delle operazioni poste in essere-, rigore fondato sulla necessità prioritaria, valutata dal Legislatore con particolare attenzione, della instaurazione del contraddittorio secondo regole predeterminate. A tal fine anzi si è avvertito come la richiesta 'di chiarimenti per iscritto, concorrendo alla valutazione del fine elusivo dell'operazione, non può considerarsi sostituita da forme equipollenti quali l'attività svolta da verbalizzanti o dalle eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica (cfr. Cass., sent. n. 693/2015). Peraltro la motivazione dell'avviso deve contenere un esplicito riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. L'importanza annessa dal rispetto delle regole dettate dall'art. 37 bis, co. 4 e 5 cit., comporta che la loro violazione sia penalizzata con la nullità dell'atto impositivo (cfr. in motivazione Cass., sent. n. 2439/2017; cfr. inoltre 2239/2018; 693/2015 cit.).”

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Massima: “In tema di lease-back è legittima l'operazione, realizzata tra società dello stesso gruppo, con la quale un immobile viene acquistato e ceduto lo stesso giorno per un prezzo notevolmente superiore, risultando giustificata la differenza dalla previsione di una garanzia di redditività minima, ad una società di leasing che contestualmente lo concede in locazione finanziaria ad altra società che assume la qualità di utilizzatrice del bene e acquirente in senso sostanziale. Operazione da non ritenersi fittizia, come invece preteso dall'A.F., atteso anche il verificato pagamento delle imposte sulla plusvalenza e dell'iva dovuta”.

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MassimaL'avviso di liquidazione per imposta di registro, che indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto della registrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di sufficienza della motivazione”.

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Estratto: “Nel caso di specie non vi è prova che l'appellata abbia conseguito alcun tipo di vantaggio personale dalle operazioni effettuate, pur se a monte poste al fine di eludere l'IVA, non avendo dunque avuto alcun ruolo nella frode. Come ritenuto dal giudice di primo grado essa ha infatti acquistato la merce da XXX e XXX secondo i correnti prezzi di mercato, circostanza documentata dalla XXX s.r.l. allegando sia fatture per materiali similari riferite all'anno precedente sia prezziario di operatore leader del settore plastico”;

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Estratto: “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo se, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), le violazioni non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata, restando applicabile, diversamente, la previgente disciplina”.

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