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Estratto: “presenza di una cessione di beni trasportati o spediti, dal venditore o per suo conto, fuori da dall'Unione Europea, il diritto del contribuente all'esenzione dall'imposta sussiste anche qualora l'esportazione risulti illecita e "a fortiori" formalmente irregolare secondo il diritto nazionale, che va disapplicato se in contrasto con il principio comunitario di neutralità fiscale, diretto ad equiparare le esenzioni nazionali degli Stati membri (e proprio in applicazione di tale principio, si è riconosciuto il diritto all'esenzione da IVA in presenza di una cessione ' all'esportazione effettuata nella Repubblica di San Marino”.

Estratto: “si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, per avere la stessa in sostanza unicamente riprodotto integralmente e letteralmente le difese svolte dalle parti; - il motivo è fondato; invero, dalla lettura della sentenza, sia nella parte narrativa sia nella parte motiva, non è dato in alcun modo comprendere quale sia stato l'iter logico - giuridico seguito dalla CTR per addivenire a decisione, risultando concretamente prive di rilevanza le osservazioni in diritto e le citazioni giurisprudenziali in quanto non collegate con le ragioni del decisum”.

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Estratto: “(...) in materia di IVA la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia di fatto sia di diritto, è sempre emendabile qualora possa derivarne l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi di quelli che sarebbero dovuti; solo laddove, ove in caso di concessione di un beneficio fiscale, la legge subordini la concessione di tale beneficio a una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e quindi inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale: Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14859; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18180); che, pertanto, deve essere affermato, salvi i casi di specifiche decadenze legate al riconoscimento di specifici benefici, anche in materia dichiarazione IVA il principio della «generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale», che può essere riconosciuto anche in fase contenziosa .”

Estratto: “questa Corte (Cass. civ., 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass. civ., 14 luglio 2014, n. 16074; Cass. civ., n. 7274/2014 e n. 956/2014), ha precisato che la legge n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo e che tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione; è stato, in particolare, espresso il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1, decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio”.

Estratto: “Va (...) disatteso l'assunto di Equitalia secondo cui avrebbe correttamente proceduto alla notifica delle cartelle esattoriali mediante invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 140 c.p.c., nella considerazione che, trattandosi di notifica effettuata prima dell'intervento della sentenza della corte costituzionale numero 258/2012, non poteva trovare applicazione, trattandosi di rapporto esaurito con la semplice impugnazione della cartella. Come affermato da questa Corte, infatti, "nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto”.

Estratto: La sentenza impugnata, senza incorrere nel prospettato vizio di carenza dello sviluppo argomentativo, si rivela sufficientemente motivata e lineare, sul piano logico, laddove desume l'illegittimità dell'accertamento dalle circostanze di fatto (insindacabilmente accertate dal giudice di merito) dell'idoneità dei disinvestimenti effettuati e dell'apporto degli introiti della moglie a giustificare l'ingente spesa connessa ai riscontrati incrementi patrimoniali”.

Estratto: L'ordinanza ex art. 287 c.p.c. ha operato, quindi, non già una correzione di un errore materiale emendabile, ma una modifica concettuale sostanziale della pronuncia, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la procedura in esame "non può toccare il contenuto concettuale della decisione".