Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

VENDITA DI OPERE D'ARTE: 3 COSE DA SAPERE SULLA TASSAZIONE

Estratto: “la sentenza che, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, ed ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa” (…) si sono allineati i giudici di appello con il precisare che "l'eventuale circostanza che il provvedimento di ammissione allo stato passivo non sia stato sottoposto ad imposta non può comportare l'applicazione della stessa ad un diverso provvedimento che si è limitato ad attuare, ad un credito già ammesso, una diversa graduazione di privilegio".

Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico dell’agente di commercio. 3 esempi di casi in cui gli agenti di commercio hanno provato che l’Agenzia aveva sbagliato gli accertamenti.

Accertamenti fiscali agli Ingegneri: 3 esempi in cui l’ingegnere ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

Estratto:Qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l'invalidità a causa dell'omessa notifica e, solo con la memoria ex art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, poiché la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, che sarebbe rilevabile anche d'ufficio dal giudice”.

Estratto: “«La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».

Estratto: “la sentenza impugnata, con espressione lapidaria, si limita ad affermare, come esclusivo argomento della motivazione, che "l'ampia documentazione fotografica presentata dall'Agenzia del Territorio, così come la metodologia e la verifica poste in essere durante il sopralluogo non possono essere confutate dalla perizia di parte", senza indicare in alcun modo le ragioni di una tale scelta, né alcun motivo per cui la "verifica" eseguita dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della spettanza dei benefici fiscali, non potesse essere confutata dalla perizia prodotta in causa dal contribuente. Tale perizia, anzi, non risulta essere stata presa in alcun modo in esame, il che impedisce ancor più di comprendere i motivi della ritenuta irrilevanza. (...) Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate resistente, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell'art. 360 n. 5 cpc, nel testo vigente ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all'esame del giudice del merito, che riguardava la sussistenza delle "caratteristiche" la cui presenza, in numero di almeno quattro, avrebbe consentito, a norma dell'art. 8 del D.M. Lavori Pubblici del 2.8.1969, di considerare "di lusso" o meno l'immobile, la cui controprova era stata offerta nel giudizio attraverso la perizia di parte sulla cui validità e concludenza nessuna motivazione è stata però fornita dalla sentenza impugnata. (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382)”.

Estratto: “dalla interpretazione delle leggi che si sono succedute nel tempo emerge in modo inequivocabile come il legislatore -nell'intervenire in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili in via principale o solidale del tributo in questione- abbia, di volta in volta, ampliato ovvero ridotto l'ambito della responsabilità attraverso disposizioni alle non è dato in alcun modo di potere assegnare carattere retroattivo ovvero natura di interpretazione autentica con portata retroattiva, peraltro esclusa da questa Corte”.

Estratto: “La CTR, che, dopo aver valutato le prove contrarie offerte dal contribuente, ha ritenuto non idonei gli elementi utilizzati dall'Ufficio per addivenire alla valutazione di un maggior valore dell'immobile, ed in particolare insufficiente il solo richiamo ad altro accertamento in tema di imposta di registro, ha fatto corretta applicazione di quel principio e sul punto non merita alcuna censura”.

Estratto: “In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello "status" di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale "status" (…) possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale”.