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Estratto: “La riportata motivazione, al di là della poca comprensibilità di alcuni passaggi, appare chiaramente interessare - come emerge dal primo periodo (riferito alla cartella di pagamento e al suo ritiro, da cui la conclusione che essa "è pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente") - la notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione e non quella dei pregressi avvisi di accertamento, autentico oggetto di contestazione. Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la decisione, poi, ritiene l'irrilevanza della "regolarità della notifica" perché "estranea ed indipendente dalla validità dell'atto che giunge ... a destinazione". Un simile esito, infatti, si giustifica solo ove si fosse ritenuta viziata la notificazione dell'atto impugnato (i.e. le cartelle), da cui la funzione sanante del proposto ricorso. 2.5. Ne deriva l'assoluta incongruenza della motivazione rispetto all'oggetto del giudizio, da cui la nullità della sentenza”.

Estratto: “L'Ufficio non ha tuttavia assolto al diverso ed ulteriore onere, previsto dall'art. 52 comma 2 bis d.lvo nr 131/86, di allegare o riportare nei suoi elementi essenziali, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l'atto- costituito dalle “precedenti stime”- assunto quale termine di riferimento. La CTR avrebbe dunque dovuto rilevare il vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa allegazione e/o indicazione del contenuto dell'atto di riferimento”.

Estratto: “non precisando come l'intimazione fosse motivata; in ogni caso, la censura dà per presupposto (anche sulla questione della sufficienza della motivazione dell'intimazione) la regolarità della notifica della cartella, su cui è incentrato il già respinto terzo motivo. Comunque, stante il rigetto del terzo e del quarto motivo, trova conferma l'autonoma ratio decidendi sul vizio procedurale, che da sola era sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso del contribuente”.

Estratto: “nel prendere atto, nella motivazione della sentenza impugnata, che i criteri usati per la determinazione del valore del bene utilizzati dall'Ufficio erano «documentati L.] nell'avviso contestato», affermazione che, per quanto sintetica, presuppone un'implicita, ma necessaria, automatica equivalenza tra allegazione dei documenti all'atto (dovuta ex lege, ma pacificamente omessa nel caso di specie) e mero rinvio ad essi nella sua motivazione, che tuttavia non si ricava dalle norme richiamate nella censura e dalla loro interpretazione giurisprudenziale consolidata. Dispone infatti l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 che: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato”.

Estratto: “il canone pattuito (…) era in linea con i valori di mercato, come desumibile da tre contratti d'affitto di complessi aziendali, svolgenti, nel medesimo territorio, attività di albergo e ristorazione, aventi caratteristiche simili a quello in esame (…). Tale aspetto è senz'altro rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva in materia di società non operative; al riguardo è utile ricordare che la Corte (Cass. 12/02/2019, n. 4019) ha stabilito che: «In tema di società di comodo, "l'impossibilità" per l'impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della I. n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario - la cui prova è a carico del contribuente - non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi, cioè, riguardo all'effettive condizioni del mercato.» (conf.: Cass. 16204/2018; 5080/2017). Nella fattispecie concreta, la sentenza impugnata si è espressa in termini apertamente antitetici rispetto al ricordato principio di diritto, laddove essa ha anapoditticamente dichiarato che l'eventuale allineamento (…) ai «prezzi medi di mercato», non era un elemento idoneo, da solo, a dimostrare l'esistenza di situazioni oggettivi che avrebbero reso impossibile il superamento del test di operatività”.

Estratto“Il motivo è fondato nei termini che seguono. La commissione tributaria regionale non si è pronunciata sul motivo d'appello della duplicazione del maggiore reddito presunto derivante dal concorrente computo, da parte dell'ufficio accertatore, dei prelevamenti dai conti del contribuente e dei versamenti, dei medesimi importi, su quelli della sua convivente”.

Estratto: in tema di contenzioso tributario l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 precitato, il cui esercizio peraltro non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'amministrazione finanziaria quale attrice in senso sostanziale”.

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Accertamento a carico dell’elettricista. Esempi di casi in cui gli elettricisti hanno vinto il processo contro l’Agenzia delle Entrate.

Estratto: “una volta rilevata l'inattendibilità dei dati contabili indicati dalla società rispetto allo specifico cluster di appartenenza, l'Agenzia ha emesso l'avviso impugnato determinando i maggiori ricavi non già attraverso un'effettiva indagine analitico-induttiva, ma per differenza fra quelli risultanti dalla corretta rielaborazione dello studio di settore applicabile e quelli dichiarati; si è, pertanto, di fronte a un accertamento, se non interamente svolto ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d. Igs. n. 546/92, quanto meno «misto», per il quale, attesa la metodologia statistica adottata per quantificare la pretesa impositiva, doveva ritenersi obbligatoria, a pena di nullità, l'instaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente”.