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Estratto: Il percorso argomentativo seguito dalla Commissione regionale non consente di verificare i criteri e le ragioni sulla base di quali essa sia stata indotta a ridurre i maggiori ricavi accertati nella misura del 40 per cento apoditticamente individuata, atteso che le conclusioni cui essa perviene non sono supportate dalla individuazione di elementi di determinazione del reddito fondati su specifiche prove, ma sono piuttosto volte a determinare il reddito sulla base di una valutazione di tipo equitativo, non consentita al giudice tributario che non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio”.

L’agricoltura è da sempre considerato un settore trainante per l’economia italiana che vede soddisfare non solo il fabbisogno interno del Paese ma è destinato anche all’esportazione e quindi alla diffusione delle eccellenze italiane nel mondo.

Estratto: “Gli atti relativi a cessioni, anche se coattive - disposte dall'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento di esecuzione forzata - di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni di cui all'art. 10, comma 1, n. 8 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 appartenenti a "soggetti Iva" rientrano, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) tra le operazioni soggette ad Iva, anche se esenti, per cui, in forza del principio di alternatività Iva/imposta di registro, quest'ultima va applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al TUR”.

Estratto: “deve ritenersi operante l'efficacia espansiva del giudicato esterno invocata dalla società contribuente quanto alla qualificazione dei lavori in questione quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge n. 847 del 1964, integrato dall'art. 44 della legge 865 del 1971, richiamato dall'art. 127-quinquies della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e successivo art. 127-septies), ai fini della legittima applicazione da parte della contribuente dell'aliquota agevolata”.

Estratto: “il giudice di secondo grado non ha dedicato alcun passaggio motivazionale ai fatti dedotti dal XXX con l'appello - specificamente circa l'utilizzo delle somme prelevate dal conto corrente bancario per le occorrenze della vita quotidiana, la contestata natura fittizia dell'intestazione del conto alla propria moglie o, quantomeno, la riferibilità ad esso ricorrente delle relative operazioni, difettando la relativa prova - così non consentendo di ripercorrere l'iter logico-giuridico in base al quale (implicitamente) è stata negata valenza decisiva ai fatti predetti, astrattamente dotati, al contrario, del detto requisito. Non senza dire che la motivazione in discorso, anche e ben al di là degli stessi specifici motivi addotti dall'odierno ricorrente, appare davvero incomprensibile. 4.1 — In definitiva, il ricorso è accolto.”

Estratto: “Alla luce dei principi richiamati, appare evidente, che la decisione del giudice di secondo grado non risulta contrastante rispetto all'orientamento dianzi richiamato di questa Corte; atteso che ha ritenuto che, la contribuente non fosse tenuta al pagamento dell'IRAP, per essersi avvalsa, nell'espletamento della propria attività professionale di una segretaria, peraltro, in regime di attività lavorativa part-time”.

Estratto: “Si tratta, all'evidenza, di una motivazione meramente assiomatica e tautologica, con la quale il giudice di merito dà credito alla stima dell'agenzia del territorio con affermazioni generiche e che potremmo definire 'di stile', in quanto non meglio adattate alla concretezza della fattispecie. E questa opera di valutazione specifica e mirata della consulenza tecnica dell'agenzia del territorio era tanto più necessaria e doverosa a fronte, sia dei plurimi contrapposti elementi di stima - di natura sia peritale sia documentale - che, pure, le parti contribuenti avevano prodotto fin dal primo grado di giudizio, sia dell'opposto tenore della sentenza di primo grado, la quale aveva invece evidenziato l'apoditticità e non significatività della stessa relazione di stima in esame. Compito del giudice di appello era, pertanto, di evidenziare - seppure in maniera essenziale - gli elementi concreti e circostanziati che deponevano per dare probatoriamente maggior credito alla perizia dell'agenzia del territorio, a fronte dei diversi elementi addotti dai ricorrenti”.

Estratto: “in tema di imposta di registro la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base al principio dell'alternatività sancito dall'art. 40 del DPR n. 131 dei 1986, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa. La diversa soluzione adottata in sede di merito avrebbe trovato giustificazione ove il decreto ingiuntivo avesse riguardato somme pagate dal garante al creditore principale, nel qual caso l'aliquota da applicare sarebbe stata quella proporzionale del 3% sul valore della condanna, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte l, allegata ai DPR 131/1986, in quanto l'obbligo azionato con tale pretesa da un lato deriverebbe da un rapporto distinto ed autonomo da quello principale e, dall'altro, non si risolverebbe in un corrispettivo o in una prestazione soggetta ad IVA (Cass. sent. n. 20262 dei 9.10.2015; SSUU 18520/19). Nella fattispecie in esame, come già precisato, non è applicabile il principio ora esposto, in quanto non si è trattato di decreto ingiuntivo in rivalsa, bensì di decreto ingiuntivo su acquisto crediti fatturati (oltre tutto per importi superiori a quello che la società gerente aveva corrisposto alla società cedente i crediti in questione)”.

Estratto: “In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'altematività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo ali artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali la legge sull'IVA (art. 3, comma 2, n. 3. del d.P.R. n. 633 del 1972) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro".

Estratto: "in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, che fonda la gradualità dell'iscrizione a ruolo, deve essere interpretato estensivamente, includendo nel relativo ambito di applicazione anche la riscossione degli avvisi di recupero di credito d'imposta; infatti la "ratio" della disposizione, ossia il contemperamento delle contrapposte esigenze del Fisco, di celere riscossione dei tributi e del contribuente, di non anticipare il pagamento di somme che potrebbero non essere dovute, non può che operare sia con riferimento agli atti di accertamento di imponibile, che con riferimento alla riscossione degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, in quanto questi contribuiscono a definire l'entità della somma concretamente dovuta dal contribuente".