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Estratto: “Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza impugnata contiene l'esposizione delle ragioni per cui è stata ritenuta l'insussistenza del presupposto impositivo, avendo i giudici di merito rilevato che la locazione di uno studio, l'utilizzazione di beni strumentali minimi e la presenza di una segretaria a tempo parziale non integrano l'esercizio di una attività autonomamente organizzata richiesto dall'art.3 del d.lgs. 446 del 1997 per l'assoggettamento all'Irap. La motivazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.

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Estratto: “con riguardo ad uguale fattispecie (studio legale che si avvale di un dipendente con mansioni di segreteria), questa Corte ha stabilito che il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con generiche mansioni esecutive”.

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Estratto: “Secondo la Corte, «lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore», il cui apporto, «mediato o generico», all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.

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Estratto: “non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione, in quanto i beni in dotazione e le spese attribuibili al contribuente (omissis) corrispondono al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale espletata (medico titolare di sede di medicina generale), in relazione, anche, ai compensi dallo stesso conseguiti nel periodo d'imposta (omissis), ove si consideri che l'importo per compensi dovuti a terzi (omissis) risulta correlato a prestazioni di mero ausilio dell'attività professionale (commercialisti) o di mera sostituzione dell'attività professionale (compensi corrisposti a colleghi per la sostituzione durante i periodi feriali) tutti elementi inidonei, quindi, a rappresentare un incremento significativo della base imponibile”.

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Estratto: “«se fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi", di cui fa discorso l'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, e ciò vale tanto per il professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure "di confine" individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E', infatti, in tali casi che può parlarsi, per usare l'espressione del giudice delle leggi, di "valore aggiunto" o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di "quel qualcosa in più"”.

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Estratto: “questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. n. 11474/17-Cass. n. 7378/17- Cass. n. 16372/17) che, il libero professionista, officiato anche dell'incarico di amministratore, revisore e/o sindaco di società, non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale, di conseguenza non è soggetto ad imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale alle attività specifiche di amministratore, revisore e/o sindaco di società, purché risulti possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l'esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati”.

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Estratto: “il valore assoluto dei compensi (Cass., se. 6- 5, n. 22705 del 2016) e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo”.

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Estratto: “la mera circostanza dell'impiego, da parte del professionista, di personale dipendente che esplichi mansioni di segreteria, non costituisce indice significativo della ricorrenza del presupposto impositivo dell'i.r.a.p., se non eccede il numero di un collaboratore, che la citata Cass., Sez. U., 10/05/2016, n. 9451 ritiene, con riferimento al fattore della forza lavoro, la soglia minima da oltrepassare per poter presumere ragionevolmente la sussistenza dell'autonoma organizzazione”.

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Estratto: “fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi”.

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Estratto: “questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il "minimo indispensabile" all'esercizio dell'attività”.

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