Massima: "La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo".
Nel procedimento deciso dalla Commissione Tributaria si è ritenuto che la presenza di 3 o 4 collaboratori non fosse determinante per ritenere in ogni caso dovuta, da parte del medico, l’IRAP. La capacità produttiva infatti, si afferma, dipende anche dal numero dei pazienti. L’Agenzia delle Entrate dovrà dunque restituire quanto versato.
Massima: "Non sono soggetti all'Irap i redditi derivanti dall'attività professionale di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale esercitata con l'impiego di strumenti diagnostici e di personale ausiliario (di segreteria od anche infermieristico). Tali supporti organizzativi non incidono infatti in modo apprezzabile sulla capacità produttiva, questa dipendendo in misura pressoché esclusiva dal numero degli assistiti".