Terza parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.
Seconda parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.
Prima parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2017.
Massima: “Le cessioni di beni a titolo di sconto o abbuono che, previste nelle condizioni contrattuali, si inseriscono nell'ambito di una più ampia transazione commerciale, non possono essere considerate cessioni a titolo gratuito e, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA”.
Massima: “In tema di transfer pricing, l'emissione di un avviso di accertamento sulla base di un indice diverso da quello utilizzato in sede di contraddittorio preventivo senza ulteriore contestazione, concreta la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge 212/2000 che rende nullo l'accertamento (nel caso di specie l'ufficio aveva inizialmente utilizzato l'indice ROS - risultato operativo medio per unità di ricavo - , per poi, in sede di emissione dell'accertamento ed a seguito delle osservazioni della società, utilizzare l'indice ROA - utile operativo sul totale attivo)”.
Massima: “L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è una disposizione interpretativa e non una regola antielusiva che impone una qualificazione oggettiva degli atti portati a registrazione secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale intento elusivo delle parti”.
Massima: “La cessione della lista clienti e di dipendenti privi di poteri di rappresentanza, da parte della consociata, non costituisce una cessione di ramo d'azienda, ovvero di un compendio in grado di produrre in via autonoma un reddito d'impresa. Ne consegue che la deduzione del costo d'acquisto è nei limiti di un decimo anziché un diciottesimo”.
Massima: “Nel caso di vendita di un impianto fotovoltaico, anche se unitamente alla superficie vengono vendute le attrezzature (e i rapporti contrattuali per il suo sfruttamento commerciale), queste devono essere considerate strumenti per la produzione di energia elettrica senza che l'imprenditore abbia nulla da organizzare e coordinare perché hanno una funzione unica e prestabilita senza possibilità di variazione. Ne discende che, mancando l'elemento dell'organizzazione essenziale alla nozione d'azienda, la vendita di un impianto fotovoltaico non costituisce cessione d'azienda o di ramo d'azienda”.