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Esaminiamo le tesi sostenute all'interno di un processo tributario in tema di imposta di registro, da noi patrocinato, che si è concluso con una sentenza particolarmente garantista dei diritti del contribuente. In tale sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, i Giudici hanno confermato l’annullamento integrale (già ottenuto in primo grado) di un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, che non esplicitava al suo interno - in maniera sufficiente ed adeguata - le motivazioni alla base della pretesa di pagamento. 

Un contenzioso significativo non solo perché la sentenza abbraccia un’interpretazione particolarmente garantista delle disposizioni di legge, ma anche perché costituisce un esempio di quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate, nella sostanza, ha perso il diritto di percepire delle imposte (per ipotesi astrattamente dovute) perché ha formato l’atto in violazione di uno degli obblighi previsti dalla legge (ovvero, sotto un correlato profilo, perché ha violato uno dei diritti spettanti al contribuente). 

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Rassegna di alcune sentenze e massime giurisprudenziali derivanti da alcune delle cause da noi patrocinate.

Ringraziamo tutti i clienti per la fiducia riposta nel nostro studio e nel nostro lavoro.

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Massima: "In base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte -nessuna esclusa- in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula, e tanto nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico. Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti”.

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Massima: "L'Amministrazione finanziaria può, attraverso la determinazione delle percentuali di ricarico, ricostruire gli effettivi margini di guadagno applicati dai contribuenti sulle merci vendute, ma la scelta del criterio di terminazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, essendo consentito il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderata, soltanto quando risulti l'omogeneità della merce e non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore e quelle più vendute presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio".

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