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Inammissibile l’appello via PEC dell’Agenzia delle Entrate se il primo grado è stato cartaceo

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Massima: "In base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte -nessuna esclusa- in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula, e tanto nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico. Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti”.

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Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Sentenza n. 1377 del 31 maggio 2017

Svolgimento del processo

Con l’impugnata sentenza la C.T.P. di Firenze accoglieva il ricorso proposto dal sig. (…) a seguito di notifica dell’avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrale di Firenze relativamente a revoca dei benefici fiscali per la prima casa.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Firenze, deducendo che la stessa sentenza presentava indubbie carenze circa la valutazione del dies a quo con riferimento al calcolo di notifica dell’atto impugnato, in relazione all’atto di compravendita, stipulato il 23.05.2011, sosteneva poi che nel caso di specie, non si poteva assolutamente evidenziare una causa di forza maggiore nelle eccezioni poste dal ricorrente per il mancato adempimento di quanto previsto dalla normativa specifica per le agevolazioni richieste.

Notificava tale atto di appello a mezzo pec, presso il domicilio eletto dal (…) vale a dire presso il suo difensore.

Si costituiva in giudizio il (…) a mezzo del suo difensore ed eccepiva in primis, la inammissibilità della notifica dell’appello effettuata in via telematica, e per quanto attiene al merito della questione, si riportava a quanto già dedotto in primo grado, con riferimento sia alle deduzioni tecnico-giuridiche sulla decadenza del notificato avviso di liquidazione, sia per quel che atteneva alla documentata forza maggiore.

Indi questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all’udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all’art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.

Motivi della decisione

La Commissione Tributaria di Firenze ritiene fondato il primo motivo di eccezione proposta dall’appellato; vale a dire la inammissibilità dell’appello prodotto con notifica a mezzo pec.

La notifica di atti giudiziali tributari a mezzo pec infatti non può ritenersi ammissibile alla stregua della testuale esclusione prevista a riguardo dall’art. 16 co. 4 del regolamento sull’utilizzo della pec approvato con dpr 11.02.05 n. 684.

Né possono ritenersi a tal proposito valide le argomentazioni svolte sul punto dalla Agenzia di Firenze con le sue memorie illustrative, allorquando stabilisce, ponendo in essere un distinzione tra norma primaria e norma secondaria, il concetto della facoltatività dell’uso dei mezzi di notifica, sul presupposto di essere stata la Regione Toscana, abilitata in tal senso.

Il processo tributario telematico si colloca, al parere di questa commissione, nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già attuato nel processo civile. Se da un canto è pur vero che dal 1.12.2015 la regione Toscana, previa registrazione al SIGIT, possa utilizzare lo strumento della PEC per la notifica degli atti e per le comunicazioni ad essi inerenti, è soggetta poi ad una serie di successivi atti ad essi collegati.

Ciò vale non solo per il prosieguo dell’attività successiva alla comunicazione dell’atto di appello notificato via pec, ma anche con riferimento a quelli che sono stati gli atti compiuti nel primo grado del giudizio, cioè che in base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte -nessuna esclusa- in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula, e tanto nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico. Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz’altro quella sancita dalle norme del c.p.c. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte dal processo tributario telematico che prevede allo stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività.

Nel caso specifico pertanto, l’appello così come notificato è da ritenersi inammissibile, e poiché ciò comporta l’inesistenza della sua notifica, per mancato rispetto delle modalità previste dall’art. 16 d.legislativo 546/92, tutto ciò determina l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado presentata l’1.02.2016, con ogni conseguenza di legge.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Così provvede: dichiara l’appello inammissibile; condanna l’Ufficio alle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi (…) oltre accessori di legge, se dovuti.

 

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