Estratto: “La motivazione della sentenza impugnata è apparente perché non controllabile nel suo iter logico, disancorata da precisi riferimenti al quadro probatorio e astrattamente idonea ad essere applicata ad un numero indefinibile di fattispecie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).
Dalla lettura della decisione si evince che si controverte sull'applicazione dello studio di settore, si citano precedenti giurisprudenziali relativi all'onere della prova, ma non vi è una conclusione del sillogismo che ancori il ragionamento astratto di diritto agli elementi di fatto della fattispecie, aderendo - se ritenuto del caso - motivazione del giudice di prime cure, ma in modo critico e ponderato (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 - 01)”.
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Orafo: accertamenti fiscali illegittimi se non viene calcolata la dispersione del metallo prezioso durante la lavorazione
Chiropratici e centri olistici: quando la professione è equiparata a quelle sanitarie ai fini Iva
Centri estetici ed istituti di bellezza: nessuna pretesa fiscale basata su studi di settore e senza contraddittorio
Accertamento fiscale a tipografie: quando gli studi di settore portano a conclusioni errate