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Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico di italiano residente a Monaco – Montecarlo. Il residente a Monaco appella, ed ottiene l’annullamento dell’avviso. Aveva il proprio centro principale degli interessi in Monaco – Montecarlo.

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Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico di italiano residente a Monaco – Montecarlo. Il residente a Monaco appella, ed ottiene l’annullamento dell’avviso. Aveva il proprio centro principale degli interessi in Monaco – Montecarlo.

Massima: “Ai fini della individuazione della residenza fiscale del contribuente, se in Italia o all'estero, deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione dei detti interessi é esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e famigliari, le quali rilevano soltanto unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento. A tal fine, deve ritenersi residente nel Principato di Monaco quel contribuente che ivi abbia il proprio centro principale degli interessi, svolgendovi per l'intero anno la propria attività lavorativa alle dipendenze di una società monegasca ed avendovi la propria residenza dimora abituale (nella specie, la CTR ha ritenuto irrilevanti, al fine di configurare una residenza in Italia, le frequenti incursioni del contribuente nel territorio italiano presso i limitrofi porti di Savona e Vado Ligure, ritenute effettuate per via del lavoro svolto di tecnico specializzato, in occasione delle quali erano svolte anche visite ai suoi familiari. La CTR ha altresì considerato irrilevante il fatto che il contribuente ritraesse un modesto canone di locazione dall'affitto di una casa in Albisola e che possedesse in Italia della polizze assicurative)”.

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Sentenza del 09/09/2022 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3

Accertamento - residenza - Principato di Monaco - centro degli affari e degli interessi vitali - prevalenza - relazioni affettive e familiari - rilevanza marginale - fattispecie

Riferimenti normativi: art. 2-bis TUIR

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n.32992/18; Cass. n. 6501/15.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente G P, iscritto all'AIRE del comune di A (Italia), proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Savona con il quale, in base a indagine sulla posizione fiscale dello stesso, accertava un reddito imponibile per l'anno 2010 di euro 91.159,00, a fronte di nessuna dichiarazione di reddito presentata, oltre addizionali regionali e comunali e sanzioni.

Secondo l'Ufficio, infatti, il contribuente doveva ritenersi fiscalmente residente in Italia e quivi avrebbe dovuto corrispondere l'importo sul proprio reddito, indipendentemente dal fatto di essere residente e di percepire il reddito di lavoro nel Principato di Monaco.

Nel ricorso introduttivo il contribuente si opponeva all'atto impositivo sostenendo che l'Ufficio si era avvalso soltanto di indizi senza fornire la prova della veridicità della propria tesi.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio nelle controdeduzioni esponeva, in dettaglio, i motivi per i quali il contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato ad imposta nel Territorio Italiano.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, condannando il contribuente alle spese di lite.

Avverso tale decisione propone appello il contribuente ritenendola erronea e gravatoria per i seguenti motivi : Il ricorrente aveva residenza stabile nel Principato di Monaco a nulla rilevando i rapporti con i famigliari residenti in Italia.

Sostiene, infatti, sulla base di una pronuncia della Suprema Corte, n. 6501/2015, che le relazioni affettive e famigliari non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali, mentre la hanno sicuramente gli interessi economici derivanti dall'attività di lavoro esercitata all'estero.

D'altra parte, a dire dell'appellante, non gli é mai stato contestato da parte dell'Ufficio lo svolgimento dell'attività di lavoro nel Principato ove risultava essere residente, ed avere i suoi interessi economici.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'assunto dell'appellante e rileva, in primis, la omessa contestazione da parte del contribuente dei canoni di locazione precepiti per l'affitto di un suo immobile in Albisola; in secondo luogo contesta come gli avvisi di accertamento dei redditi per le annualità dal 2008 al 2011 fossero stati confermati dalla Commissione Tributaria provinciale.di Savona.

Conferma l'Ufficio che, in materia, vige l'art. 2 DPR 917/86 che stabilisce la assoggettabilità ad imposta del cittadino che "per la maggior parte del periodo d'imposta sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile.

E, comunque, in base all'art. 2 comma 2bis del TUIR anche i cittadini che siano iscritti all'AIRE hanno l'obbligo di fornire la prova della loro residenza all'estero, in quanto il domicilio o la residenza nello Stato di origine può essere desunto con ogni mezzo di prova da parte dell'Ufficio anche contro le risultanze dei registri anagrafici. Cita, quindi, a sostegno della propria tesi diverse sentenze della Suprema Corte. Cita, inoltre, una Risoluzione la n. 3517E/2008 che confermerebbe la tesi suesposta.

L'Ufficio espone diversi fatti dai quali si puà desumere che il contribuente ha rapporti quasi quotidiani con l'Italia, sia per motivi famigliari che per lavoro ed interessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio é tenuto ad esaminare la questione riguardante la tassazione o meno in Italia dei redditi riguardanti il contribuente Sig. G P cittadino italiano, iscritto all'AIRE, non residente in Italia, funzionario di una società avente sede nel Principato di Monaco.

I primi giudici, dopo aver esaminato attentamente i diversi criteri che sottendono alla verifica del luogo di imposizione fiscale, nonché valutate le indagini compiute sui beni immobili posseduti in Italia dal contribuente, nonché la frequenza dei viaggi di ritorno in Italia, dove risiedono stabilmente moglie e figlio, quindi gli affetti famigliari, residenti nel comune di G (Italia), accertavano la infondatezza del ricorso rigettandolo e condannando il contribuente alle spese di lite.

Dalle indagini effettuate dall'Ufficio emerge anche che il contribuente percepisce un modesto canone annuo di locazione per l'affitto di una casa di proprietà nel comune di S (Italia) e ed é intestatario di un mutuo fondiario da 100.000 euro a garanzia su immobile sempre di proprietà in S (Italia), oltre a diverse polizze assicurative in vari rami.

Risulta, inoltre intestatario in Italia di conto corrente presso Banca C e possessore di carta di credito. titolare di due finanziamenti dalla B Financial Services Spa.

Inoltre dall'analisi dei dati di Autostrade risulta essere entrato in Italia diverse volte nel corso dell'anno.

Infine per motivi di lavoro il contribuente risulta essersi si recato in Italia, N (Italia) e V (Italia), nei cantieri dove egli, come tecnico specializzato svolgeva il suo lavoro sempre alle dipendenze della ditta monegasca.

Il contribuente, al contrario, ritiene di aver dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, come il permesso di lavoro nel Principato, il certificato di residenza nello stesso paese, copia fatture utenze e contratto stabile di lavoro che il centro principale dei suoi interessi economici sia in quel paese e non in Italia.

Il Collegio,preso atto della diffusa argomentazione svolta dai giudici di prime cure, deve decidere, sulla base della ampia giurisprudenza in materia anche comunitaria, dove sia situato il centro di interessi prevalenti ai fini della tasssazione nel paese.di origine.

In materia la Suprema Corte, sentenza n. 18702/21 stabilisce che "in tema di imposte sui redditi,l'art.2 comma 2 DPR 917/86 si richiede, per la configurabilità della residenza fiscale dello Stato tre presupposti, indicati, in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o domicilio nello Stato, ai sensi del codice civile.

Ne consegue, prosegue la Corte, che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non é elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini del risultato di quella scelta, ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi (Cass 6501/2015).

L'altro criterio é quello temporale cioé la presenza nel Paese per almeno 185 giorni (Cass 11620/2021 - Cass 21694/20).

Peraltro esiste anche il criterio della "normale residenza" dettato dalla Direttiva 28/3/1983 n.182 che all'art. 7 intende per residenza normale il luogo in cui una persona dimora abitualmente almeno 185 giorni all'anno e motivo di legami personali e professionali.. che rivelino l'esistenza di una stretta correlazione tra le persone in questione ed il luogo in cui abita" e se nel caso una persona abbia legami professionali in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali ed affettivi e quindi soggiorni alternativamente nei due Stati, si presume che la residenza normale sia quella dei legami personali, purché vi torni regolarmente.

Altrettanto stabilisce la Corte di Giustizia all'art. 7 n.1 della Direttiva del Consiglio 2873/83 n.83/182/CEE che sancisce come residenza "il centro permanente degli interessi della persona e che se la valutazione globale non ne consenta l'individuazione, dovrà valere la preminenza dei legami personali (Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011 n.262 nel procedimento C-262/99 Paraskevas/louloudakis).

E, comunque, nel caso in cui i legami personali e quelli professionali non coincidano deve farsi luogo ad una valutazione globale di tutti gli interessi del contribuente.

Una sentenza della Corte di Giustizia (12/7/2011 n.262 già citata) vincola in certo qual modo gli Stati membri della Unione Europea ad uniformarsi ai principi da questa emanati anche in materia di imposte sul reddito (conferma Cass. 13803/2001) senza poterne prescindere (Corte di Giuistizia UE 28/01/1985 C.270/83 - 13 luglio 1993 C-330.91 - 15 maggio 1997 - C-250/95).

Orbene in una recentissima sentenza della Suprema Corte, in linea con le direttive e sentenze della Comunita Europea, ha affermato che ai fini della individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione dei detti interessi é esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e famigliari, le quali rilevano soltanto unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass n.32992/18 - Cass. 6501/15).

Orbene ampliando questo principio alla fattispecie non può non individuarsi nel Principato di Monaco il centro principale degli interessi del contribuente, che ivi svolge per l'intero anno l'attività lavorativa alle dipendenze della Società monegasca V con sede a Montecarlo, e dove ha la residenza ed ivi dimora abitualmente, a nulla rilevando le frequenti incursioni in territorio italiano, in particolare al porto di V (Italia) e a quello di S (Italia), dove egli svolge la sua attività di tecnico. Egli deve recarsi ivi per esclusivo motivo di lavoro comandato dal suo principale. Né può essere decisivo il fatto che in talune di quelle occasioni egli abbia il tempo di andare a trovare la famiglia, ma certamente non é provato agli atti che egli abbia dimorato stabilmente presso i suoi famigliari.

E' altrettanto irrilevante, a giudizio di codesto collegio, il fatto che egli abbia affittato una casa in S (Italia), essendo i canoni annuali ricavati di ben modesta portata rispetto allo stipendio che egli riceve per la sua principale ed esclusiva attività di tecnico specializzato. Né le polizze assicurative che non possono costituire un motivo prevalente a quello del lavoro, sostentamento principale per l'appellante

Per quanto sopra ritiene il Collegio di poter ritenere fondato l'appello del contribuente. La controvertibilità della materia, peraltro, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie l'appello, spese compensate.

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