L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVREBBE DOVUTO IMPUGNARE IN MANIERA AUTONOMA E DISTINTA LE TRE RATIONES DECIDENDI. L'UFFICIO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE
Estratto: “il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un 'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta”.
Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".
Pasticcerie: quando il calcolo basato sul peso delle materie prime porta ad accertamenti tributari illegittimi
Estratto: “Nel caso di specie l'Ufficio risulta avere omesso di procedere a(...)verifica con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l'accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice S.P.D. srl regolarmente depositato, costituente un ulteriore elemento atto a suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l'efficacia ai fini fiscali dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione”.
Estratto: “il contribuente professionista svolge la propria attività di medico legale, effettuando perizie per l'autorità giudiziaria e per enti assicurativi o studi legali, senza un'organizzazione eccedente quella minima indispensabile per l'attività stessa, in assenza di lavoratori dipendenti, avvalendosi, in via saltuaria ed occasionale, di collaboratori esterni ed, in caso di perizie per conto dell'autorità giudiziaria, utilizzando beni strumentali indispensabili, quali un automezzo, necessario per le vacazioni tra i vari distretti dei tribunali, un computer ed una fotocamera, indispensabili per documentare gli accertamenti medico - legali effettuati, nonchè mobili d'ufficio minimali; ciò risulta dai quadri documentali già allegati e versati in causa dal contribuente, relativamente agli anni in accertamento, 2013 e 2014, ai compensi percepiti, ai costi di lavoro dipendente, pari a zero, stante la già menzionata assenza dello stesso, alle spese mensili dello studio ed agli ammortamenti, dati ed elementi tutti non contestati fondatamente e soprattutto con controprove da parte dell'Agenzia e ritenuti dalla Commissione, anche nella presente sede d'appello, non eccedenti l'indispensabilità per lo svolgimento dell'attività menzionata.”.
Commercio al dettaglio di calzature e accessori: accertamenti illegittimi se basati su percentuali di ricarico errate.
Attività di vendita e riparazione di pneumatici: l’accertamento fiscale deve considerare la stagionalità del prodotto