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Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico di italiano residente a Monaco – Montecarlo. Il residente a Monaco appella, ed ottiene l’annullamento dell’avviso. Aveva il proprio centro principale degli interessi in Monaco – Montecarlo.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “Quando è in discussione, come nel caso di specie, la valutazione delle "possibilità economiche familiari" del contribuente è, tuttavia, proprio e soltanto il titolare della pretesa tributaria l'unico soggetto legittimato a contraddire la difesa avversaria, eccependo e fornendo la prova di un tenore di vita in concreto superiore - alle disponibilità offerte dai redditi legalmente dichiarati, tale da giustificare l'impiego a tal fine anche dei proventi illeciti”.

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Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".

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Estratto: «costituisce indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale: «in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria».

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Estratto: “(...) si evince che la società non è incorsa in alcun errore al momento della dichiarazione fiscale, ma ha semplicemente fatto legittima applicazione di una disciplina più favorevole. Piuttosto, è l'Agenzia che intende equiparare la rettifica dell'imposta, nel caso di specie, alla correzione di un errore dichiarativo, per poi richiamare la nuova formulazione della disposizione sulle dichiarazioni integrative/correttive (art. 2, co. 8 e 8 bis, D P R. n. 322/1998), introdotta dall'art. 5 del D.L. n. 193/2016, che ha esteso la possibilità di emendare la dichiarazione fiscale sino alla scadenza del termine per l'accertamento, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione emendativa degli interessi sul tributo da rimborsare”.

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Estratto: “la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia”.

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Estratto: “il contribuente, in qualità di dipendente della società E. S., ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, nell'annualità 2009, presso la consociata estera in Algeria. Nonostante il periodo di lavoro svolto interamente all'estero, il contribuente, in base a quanto previsto dall'art. 2 del TUIR, si è comunque qualificato come fiscalmente residente in Italia, avendo lì mantenuto il centro degli interessi vitali (ovvero la famiglia) per la maggior parte dei predetti periodi d'imposta. Pertanto, in virtù della predetta normativa interna e della normativa del paese estero, il contribuente ha subito una doppia imposizione: il medesimo reddito è stato, infatti, assoggettato ad imposizione in Italia ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR (Stato di residenza fiscale del contribuente), ma anche in Algeria (Stato fonte in cui il reddito è stato prodotto)”.

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Estratto: “Nel caso di specie l'Ufficio risulta avere omesso di procedere a(...)verifica con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l'accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice S.P.D. srl regolarmente depositato, costituente un ulteriore elemento atto a suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l'efficacia ai fini fiscali dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione”.

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Estratto: “In realtà, il metodo, per come applicato, risulta oggettivamente avulso e disancorato dalle effettive circostanze fattuali, presupposto della fattispecie concreta, come dedotte dalle parti, limitandosi l'Ufficio ad affermare di averle considerate, affermazione priva della concreta dimostrazione e comunque smentita dalla lettura del contenuto dell'atto di rettifica e liquidazione. In altri termini, è corretto affermare, come rileva la sentenza impugnata, che l'Ufficio ha erroneamente impiegato una metodologia basata sul solo fatturato, applicando ad esso una percentuale astratta ed uniforme del 20%, che trascura gli elementi differenziali dei 4 punti vendita in esame, senza tenere in considerazione la incidenza dei costi e quindi la situazione reddituale, che caratterizza l'azienda oggetto di valutazione”.

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Estratto: “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale".

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