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CARENZA DI CORRELAZIONE CRITICA RISPETTO ALLA DECISIONE IMPUGNATA: É INAMMISSIBILE L'APPELLO PROPOSTO DALL'UFFICIO CHE NON PROSPETTA ALCUN RILIEVO DI ORDINE PROBATORIO O LOGICO-GIURIDICO.

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Estratto: “Nel caso di specie l'Ufficio risulta avere omesso di procedere a(...)verifica con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l'accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice S.P.D. srl regolarmente depositato, costituente un ulteriore elemento atto a suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l'efficacia ai fini fiscali dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione”.

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Sentenza del 30/12/2019 n. 5566 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza appellata dall'Ufficio è stato accolto il ricorso proposto da S. E. per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatogli per il recupero della maggiore imposta ai fini IRPEF anno 2012 per l'ammontare complessivo di E. xxxx,00 in ragione dell'omessa dichiarazione di redditi percepiti con riferimento al contratto di locazione per uso non abitativo registrato il 29.1.2010.

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'intervenuta riduzione del canone di locazione, contrattualmente stipulata con scrittura privata 9.12.2011, a partire dall' 1.1.2012 e di non avere mai percepito le somme in contestazione.

L'Ufficio si era costituito controdeducendo la legittimità dell'atto impugnato con l'argomento che la riduzione del canone non provvista di registrazione e di data certa non poteva essere opponibile all'A.F. ai sensi dell'art.2704 cc.

La Commissione Tributaria Provinciale, nel motivare l'accoglimento del ricorso, cita la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 60/E/2010, nel senso che l'accordo con il quale le parti pattuiscono la riduzione del canone previsto dal contratto di locazione, non integrando una delle ipotesi tipiche contemplate dall'art.17 DPR 131/86 né un evento che comporti ulteriore liquidazione dell'imposta, non deve essere obbligatoriamente comunicato all'Ufficio; nonché l'art.19 DL 12.9.2014 convertito con la L. 164/2014 che stabilisce l'esenzione da imposta di registro e bollo per la registrazione dell'atto con il quale le parti concordano esclusivamente la riduzione del canone. Non costituisce un obbligo la registrazione di tale atto, quindi l'Ufficio, nel momento in cui vedrà nella dichiarazione dei redditi un importo del canone ridotto rispetto agli anni precedenti, potrà avvalersi degli elementi giustificativi dovuti sia dal locatore che dal conduttore eventualmente chiedendo copia, se esistente come nel caso di specie, dell'accordo di riduzione del canone. 

Questo procedimento poteva fermarsi alla fase della mediazione con la richiesta dell'Ufficio di copia della scrittura privata che, pur se non autenticata, fa prova sino a querela di falso, analizzando le dichiarazioni dei redditi di entrambe le parti.

Con il proposto appello l'Ufficio chiede la riforma della sentenza censurandola per violazione di legge, errata/omessa valutazione di elementi di prova e fatti di causa. 

L'avviso è legittimo in quanto emesso in osservanza degli artt.41bis DPR 600/73 e 26-34 DPR 917/86 applicando il principio secondo il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione, essendo ancorato l'obbligo della loro dichiarazione alla condizione soggettiva di proprietario o titolare di altro diritto reale.

A suffragare la legittimità dell'attività di accertamento vi è la presunzione che ai fini fiscali debba considerarsi pienamente in vigore tra i soggetti contraenti il contratto di locazione per il quale non è stata pagata l'imposta per la sua risoluzione ovvero non ne sia provata la modifica dei termini contrattuali (artt. 17-18 dpr 131/86).

Il fatto che non sia obbligatoria la comunicazione all'A.F. dell'accordo di riduzione del canone di locazione di un contratto in corso, non esclude che la registrazione di tale accordo sia onere della parte che debba fornire la prova di tale accordo, che, se privo di data certa non è opponibile a terzi, compreso l'Erario. Nel caso in esame il contribuente non ha fornito la prova della certezza della data ai sensi dell'art.2704 cc e, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTP la scrittura privata non autenticata né registrata fa prova fino a querela di falso limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dai soggetti che l'hanno sottoscritta, ma non si estende al contenuto dichiarativo (art.2702 cc). Nè il contribuente ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa relativa alla concordata riduzione del canone contrattualmente stabilito, mediante elementi che non siano meri indizi non suffragati da fatti storici attendibili, verificabili e documentabili. Dalle dichiarazioni reddituali non è in alcun modo evincibile la sussistenza dell'accordo in questione né risulta dimostrata la certezza della data attraverso fatti obiettivi equipollenti a quelli previsti dall'art.2704 cc.

Si è costituito il contribuente contestando l'ammissibilità, la pertinenza e la fondatezza degli argomenti dell'Ufficio, che pur riconoscendo la non obbligatorietà della registrazione dell'accordo di riduzione del canone, non rientrante fra gli eventi successivi alla conclusione del contratto assoggettati a registrazione in termine fisso dagli artt.3-17 DPR 131/86 trattandosi di modificazioni accessorie dell'obbligazione non comportanti novazione del rapporto, sostiene che per superare la presunzione della validità ai fini fiscali del contratto di locazione del quale non sia stata provata la modifica dei termini contrattuali sia necessaria la registrazione.

La registrazione ai sensi dell'art.2704 cc è solo uno degli strumenti per portare a conoscenza dell'A.F. l'accordo di riduzione del canone e i conseguenti effetti ai fini fiscali.

L'Ufficio ha trascurato ogni considerazione della documentazione offerta dal contribuente per contestare l'accertamento, allegando all'istanza di autotutela 27.4.2017 oltre alla dichiarazione dei redditi e all'accordo di riduzione del canone sottoscritto dalle parti, il bilancio della società conduttrice S.P.D. srl, soggetto agli obblighi di pubblicità e regolarmente depositato: elementi precisi e concordanti nel dimostrare l'illegittimità della pretesa azionata con la cartella impugnata.

All'esito di discussione in pubblica udienza tenutasi in presenza di entrambe le parti, che sì sono riportante alle già formulate conclusioni, la Commissione ha deliberato come da dispositivo riportato in calce alla motivazione dì seguito svolta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, proposto ai limiti dell'inammissibilità per carenza di correlazione critica rispetto alla decisione impugnata, è privo di fondamento, in quanto non prospetta alcun argomento di ordine probatorio o logico-giuridico, atto ad inficiare la correttezza in fatto e in diritto della stessa decisione, la cui motivazione deve ritenersi qui integralmente riportata, secondo il principio della reciproca integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado in caso di conferma.

Nel caso in esame non è in questione la legittimità del procedimento accertativo e l'osservanza degli artt.4lbis DPR 600/73 e 26-34 DPR 917/86 in applicazione del principio secondo il quale i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro percezione, ma la fondatezza della pretesa tributaria connessa alla preliminare questione dell'opponibilità all'Amministrazione Finanziaria dell'accordo di riduzione del canone di locazione stipulato tra le parti con scrittura privata non registrata.

L'Ufficio, pur dando atto dell'insussistenza di un obbligo di registrazione dell'accordo di riduzione del canone di locazione, insiste nel sostenere che, non avendo la contribuente provveduto alla registrazione della scrittura privata, l'accordo dì riduzione del canone di locazione intervenuto tra le parti sarebbe privo di data certa e come tale non sarebbe in grado di superare la presunzione dì validità ai fini fiscali dei termini del contratto originariamente stipulato tra le parti, senza tenere conto del fatto che la registrazione non è l'unico adempimento idoneo, secondo il disposto dell'art.2704 cc, ad attribuire a tale accordo la data certa opponibile all'Amministrazione Finanziaria

Come statuito dalla S.Corte nell'affermare il principio secondo la quale gli accordi di riduzione del canone di locazione hanno efficacia ai fini fiscali anche se non portati a conoscenza dell'A.F. con la registrazione, altri elementi di prova possono validamente fondare la resistenza alle pretese dell'Ufficio, non avendo la registrazione efficacia costitutiva della pattuizione tra le parti. (Cass. 11.12.2012 n.22588).

Né nell'appello si tiene conto del rilievo dei primi Giudici secondo il quale l'Ufficio avrebbe potuto avvalersi degli elementi giustificativi dovuti da entrambi i contraenti per verificare, anche attraverso l'analisi delle rispettive dichiarazioni dei redditi, la fondatezza o meno della pretesa tributaria.

Nel caso di specie l'Ufficio risulta avere omesso di procedere ad una tale verifica con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l'accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice S.P.D. srl regolarmente depositato, costituente un ulteriore elemento atto a suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l'efficacia ai fini fiscali dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza, come correttamente ritenuto in primo grado, e vengono liquidate in dispositivo.

                                                                PQM

la COMMISSIONE conferma la sentenza appellata.

Condanna l'appellante alle spese, liquidate complessivamente in E. 500,00

 

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