Pasticcerie: quando il calcolo basato sul peso delle materie prime porta ad accertamenti tributari illegittimi
Accertamento fiscale pescherie: quando le percentuali di ricarico non sono indizio di evasione
Avviso di accertamento: cosa fare?
Estratto: “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso" ( Vedi Cass. n. 3156 dei 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019)”.
Estratto: “i servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale o di valore trascurabile, non sono imponibili, ancorché non assoggettati all'Iva in dogana, poiché, in difetto, sarebbe vanificato il regime di non imponibilità (Cass. 25 maggio 2018, n. 13119; Cass. 25 maggio 2018, n. 13117)”.
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Spese di pubblicità / Sponsorizzazioni. Contestazioni dell’Agenzia ritenute sbagliate a seguito del ricorso. Un altro esempio di annullamento degli avvisi.
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Estratto: “Pertanto deve ritenersi data la prova, da parte della contribuente, non solo della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) ma anche della "entità di tali redditi e la durata del loro possesso" circostanze sintomatiche sufficienti a far ritenere che le somme sono state utilizzate per l'acquisto dei beni suddetti. La norma di cui all'art. 38 del DPR 600/1973, infatti, legittima la presunzione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della «spesa per incrementi patrimoniali», la quale si presume sostenuta «salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti» In presenza di tale presupposto, la norma non impone altro onere all'amministrazione, ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente a offrire la prova contraria: prova testualmente riferita, nel successivo comma 6, al fatto che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte», con la espressa precisazione che «l'entità di tali redditi e la durata de/loro possesso devono risultare da idonea documentazione».