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Estratto: “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende". A fronte del chiaro disposto normativo, ha errato la CTR a ritenere che l'effetto traslativo si fosse verificato in data precedente la stipulazione dell'atto pubblico e quindi alla data della scrittura privata, applicando, nella sostanza, un criterio di cassa anzicchè il prescritto criterio di competenza. Nella promessa di vendita, la consegna del bene immobile e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale”.

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Estratto: “le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità”.

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Estratto: “è necessario riconoscere che, al pari dell'Amministrazione finanziaria, anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni e tali dichiarazioni devono assurgere a rango di indizi, che necessitano di essere valutati congiuntamente ad altri elementi. 3.4. Come rilevato da questa Corte, «nel pieno rispetto della "parità di armi" tra fisco e contribuente, il diritto vivente ammette l'introduzione indiziaria nel processo tributario di dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale”.

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Estratto: “La sospensione del termine per l'impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, e non dall'istanza di accertamento con adesione, prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997”.

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Estratto: “Le argomentazioni della Commissione, condivisibili o meno, non evidenziano salti logici o errori materiali. Evidenziano un ragionamento nel quale il giudice regionale ha preso in considerazione i vari elementi presuntivi raccolti, i dati oggettivi incontestati, e ne ha tratto specifiche conclusioni. Trattasi di un giudizio di merito che, in assenza di incoerenze logiche, non trova censure in sede di legittimità”.

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Estratto: “Questa Corte ha già chiarito che la regola, in base alla quale l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica- determina di per sé e salvo specifiche ragioni di urgenza l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione. Questo sia perché la disposizione di cui all'art. 12, co. 7, I. n. 212 del 2000 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12”.

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Estratto: “lo stesso art. 10, comma 1, num. 27- ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 non detta alcun criterio ulteriore che valga a selezionare tra gli «enti aventi finalità di assistenza sociale» quelli che sarebbero riconosciuti come tali ai fini dell'esenzione dall'IVA; dall'altro la giurisprudenza comunitaria (sia pur con riferimento all'art. 13, parte A, lett. b) della predetta Direttiva U.E. n.77/388/CEE) ha affermato che nessuna disposizione della sesta direttiva richiede che il riconoscimento venga concesso in seguito ad un procedimento formale, né che esso sia espressamente previsto da disposizioni nazionali in materia fiscale (Corte Giustizia, 6 novembre 2003, Dornier, C-45/01), potendo pertanto il relativo accertamento essere rimesso al giudice del caso concreto”.

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Estratto: “l'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la 'prova di resistenza' e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non; 2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall'ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario; 3) per i "tributi armonizzati", quindi pure per l’IVA, la necessità della 'prova di resistenza', ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità.

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Estratto: “essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell'acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato escomio, sicché le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto”.

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Estratto: “dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci (non appellanti) al giudizio di appello, che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti; nel caso di specie, trattandosi di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte dei soci degli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef”.

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