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Estratto: “nell'accertamento delle imposte sui redditi "l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene”.

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Estratto: “Il giudice tributario non può confermare, infatti, la legittimità dell'accertamento in relazione a presupposti di fatto o ragioni di diritto diverse da quelle che si pongono in termini di motivazione della pretesa impositiva (cfr. Cass. sez. 5, 4 aprile 2014, n. 7961). 7.2. È sufficiente in proposito osservare come nella fattispecie in esame nessun accertamento bancario ai sensi della citata norma sia stato svolto dall'Amministrazione finanziaria”.

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Estratto: “non ha fornito alcuna giustificazione delle ragioni per cui abbia ritenuto sostanzialmente giustificate le dazioni di denari paterne per € 21.000,00 innanzi richiamate e non anche gli ulteriori € 24.000,00, sostanzialmente giustificati da analoghi, inequivoci titoli. La sentenza impugnata, invero, è in parte elusiva del dibattito processuale e contiene una finale rideterminazione forfetaria del reddito imponibile, cui sembra pervenire in base ad un ragionamento di tipo equitativo, non consentito al giudice tributario, che - non ha poteri di equità sostitutiva”.

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Estratto: “la preclusione all'utilizzazione di tali documenti necessita: la non veridicità della dichiarazione del contribuente, resa nel corso di un accesso, di non possedere la documentazione richiestagli e, più in generale, il suo concretarsi in un sostanziale rifiuto di esibizione; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata l'ispezione del documento”.

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Estratto: “secondo la quale la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

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Estratto: “non risulta la partecipazione dei soci che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Conseguentemente, poiché nella specie si tratta di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. 3.3. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi”.

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Estratto: “La pronuncia della CTR non è logicamente consequenziale nel considerare insufficiente un ricarico dell'87% rispetto ad un preteso ricarico medio del 250/350%, laddove lo studio di settore (a pag. 6 del ricorso) evidenzia un "range" di ricarico normale 74->224% e il rilievo non è contestato in controricorso: sicché appare congruo un ricarico che, seppure poco sopra il minimo, rientra nell'ampio spettro dello studio di settore, ove la percentuale massima è il triplo della minima, tanto da non poter costituire, ex se solo, indizio sufficiente per sostenere la ripresa a tassazione”.

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Estratto: “il fatto storico delle condizioni di salute del socio CA e la loro influenza sulla produttività dell'impresa non è sostanzialmente stato preso in considerazione della CTR, per quanto dalla stessa sentenza emerga che esso era stato dedotto fin dal primo grado. La veridicità storica delle precarie condizioni di salute di CA è confermata anche dal fatto che nelle more del giudizio egli è deceduto, tanto che lo stesso è stato proseguito dai suoi eredi. Si tratta certamente di un fatto potenzialmente decisivo, perché è evidente che le condizioni di salute dell'imprenditore possono incidere sulla redditività dell'azienda, per cui l'omessa analisi di questo fatto - che emerge dalla lettura della sentenza impugnata - integra il vizio dedotto”.

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Estratto: “la CTR, nel convalidare l'operato dell'Ufficio, affermando che aveva non solo legittimamente dedotto attraverso presunzioni l'esistenza di maggiori ricavi, ma anche correttamente determinato il maggior reddito del contribuente mediante l'utilizzo di una percentuale di ricarico la cui individuazione, in realtà, era carente dell'indicazione dei criteri seguiti e di obiettivi e leggibili parametri di riferimento, ha finito per violare le regole del ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., oltre a quelle sulla ripartizione dell'onere della prova sul punto specifico in esame”.

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Estratto: “Tale operazione di rideterminazione della corretta entità del tributo non può avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere corredata da una motivazione contenente l'esposizione delle circostanze di fatto, desunte dalle risultanze probatorie in atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell'imponibile”.

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