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Estratto: “parte ricorrente ha omesso di impugnare la ratio decidendi relativa alla declaratoria di annullamento dell'atto di pignoramento, ai sensi del d.l. 69 del 2013, avendo la Commissione Tributaria Regionale testualmente affermato: "In questa sede si evidenzia altresì che il d.l. 69/2013 ha fissato il principio di impignorabilità di quei beni strumentali adibiti alla normale attività produttiva, quindi in base a tale principio il pignoramento potrebbe essere annullato, è appena ovvio precisare che la prova che tali beni strumentali siano adibiti alla normale attività produttiva è posta a carico del pignorato, onere che in questa sede non risulta assolto'. Tale statuizione, essendo passata in giudicato, rende inammissibile tutte le altre censure”.

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Hai ricevuto una raccomandata dall'Agenzia delle Entrate in cui ti viene sollecitato il pagamento entro 5 giorni di alcune somme che ti sarebbero già state richieste con una precedente cartella di pagamento che però non hai mai ricevuto? Dal ruolo online dell'Agenzia delle Entrate sei poi venuto a conoscenza di avere un debito con il Fisco ma non hai mai ricevuto nessuna cartella di pagamento?

Pare proprio che tu abbia ricevuto un'intimazione di pagamento. Per saperne di più e correre ai ripari leggi questo articolo.

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Capita non di redo che giungano in studio dei clienti che hanno ricevuto una cartella di pagamento, che, tuttavia, si rivela contestabile sotto diversi motivi e quindi suscettibile di annullamento a seguito del processo instaurato con il ricorso.

In questa guida ti spieghiamo cos'è una cartella di pagamento e analizziamo 3 motivi per cui è possibile fare ricorso e non pagare.

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Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.

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Estratto: “deve ritenersi che, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito presso la porta dell'abitazione e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c., poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, citato art. 60, lett. e)”.

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Estratto: “tanto nel primo grado di giudizio quanto nel giudizio di appello, non è stato prodotto in atti il suddetto provvedimento da parte del Capo dell'Ufficio che avrebbe attribuito la delega di firma alla funzionaria che ha materialmente sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. (…) «In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (…), «incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza ed in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato alla carriera direttiva»”.

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Estratto: “qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine”.

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Massima:La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600/1973 dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta, obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto; le disposizioni sono coerenti sia con l'art. 35 d.p.r. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, sia con l'art. 22 d.p.r. n. 917/1986, che riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. Da tutto quanto, è pertanto ricavabile il seguente principio: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

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Estratto: “l'avviso di accertamento sia stato emesso, in violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000, non solo senza il rispetto della scadenza dei sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione della G.d.F., previsti dal citato articolo, ma anche senza che al contribuente venisse garantito l'istaurazione del contraddittorio endoprocedimentale nell'ambito del quale, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni”.

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Estratto: “se è vero che l'art. 51, quarto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che in sede di rettifica l'Ufficio possa utilizzare "ogni altro elemento di valutazione" e che tra tali ulteriori elementi può rientrare l'utilizzazione dei valori OMI, è altrettanto vero tali valori, come indicato dalla stessa Agenzia del Territorio, sono riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Occorreva quindi che l'Agenzia considerasse il valore in concreto dell'immobile oggetto della compravendita, considerate soprattutto le sue condizioni di fatiscenza”.

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