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Avviso di rettifica e liquidazione annullato perché richiamava i valori OMI senza considerare le effettive condizioni dell’immobile. Ricorso del contribuente accolto in primo grado. Ed appello dell’Agenzia respinto.

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Estratto: “se è vero che l'art. 51, quarto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che in sede di rettifica l'Ufficio possa utilizzare "ogni altro elemento di valutazione" e che tra tali ulteriori elementi può rientrare l'utilizzazione dei valori OMI, è altrettanto vero tali valori, come indicato dalla stessa Agenzia del Territorio, sono riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Occorreva quindi che l'Agenzia considerasse il valore in concreto dell'immobile oggetto della compravendita, considerate soprattutto le sue condizioni di fatiscenza”.

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Comm. Trib. Reg. per il Molise Sezione/Collegio 2

Sentenza del 09/07/2019 n. 436 –

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di XXX ha proposto appello avverso la sentenza n. XXX della Commissione Tributaria Provinciale di XXX che ha accolto il ricorso proposto dai sigg.ri XXX e XXX avverso l'avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro emesso dall'Agenzia. L'appellante Agenzia lamenta che erroneamente i Giudici di primo grado hanno ritenuto valide le critiche mosse dai contribuenti all'utilizzazione dei valori OMI, in violazione dell'art.51, quarto comma, del D.P.R. n. 131del 1986; lamenta inoltre che la sentenza gravata è da ritenersi nulla per errata ricostruzione dei fatti di causa e per error in procedendo sia nella parte in cui fa riferimento alla Relazione di accertamento peritale redatta, su incarico dell'alienante, prima della stipula sia nella parte in cui evidenzia la disponibilità dell'Agenzia a rideterminare il valore dei beni. Nel presente giudizio di appello si sono costituiti gli appellati contribuenti, rappresentati e difesi dall'avv. XXX, che hanno concluso per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata e delle statuizioni in essa contenute ribadendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti. La Commissione trattiene la causa in decisione.

DIRITTO

L'appellante Agenzia lamenta, in primo luogo, che erroneamente i Giudici di primo grado hanno ritenuto valide le critiche mosse dai contribuenti all'utilizzazione dei valori OMI, in violazione dell'art. 51, quarto comma, del D.P.R. n. 131del 1986. Il motivo non è fondato.

Infatti, se è vero che l'art. 51, quarto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che in sede di rettifica l'Ufficio possa utilizzare "ogni altro elemento di valutazione" e che tra tali ulteriori elementi può rientrare l'utilizzazione dei valori OMI, è altrettanto vero tali valori, come indicato dalla stessa Agenzia del Territorio, sono riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Occorreva quindi che l'Agenzia considerasse il valore in concreto dell'immobile oggetto della compravendita, considerate soprattutto le sue condizioni di fatiscenza. Né è possibile ritenere, come fa l'appellante, la sentenza gravata nulla per errata ricostruzione dei fatti di causa e per error in procedendo sia nella parte in cui fa riferimento alla Relazione di accertamento peritale redatta, su incarico dell'alienante, prima della stipula sia nella parte in cui evidenzia la disponibilità dell'Agenzia a rideterminare il valore dei beni. Relativamente alla prima questione, infatti, il Giudice di primo grado fa riferimento alla Relazione di accertamento peritale redatta, su incarico dell'alienante, prima della stipula per ritenere "ancora più rispondente al vero", insieme agli altri elementi probatori valutati, il valore della compravendita non si comprende davvero il motivo di censura formulato dall'Agenzia, essendo il riferimento alla Relazione di accertamento peritale ben motivato nella sentenza gravata e non essendo per giunta neppure l'unico elemento su cui si è fondata la decisione. Stesso discorso per la disponibilità dell'Agenzia a rideterminare il valore dei beni: è innegabile che l'Ufficio, in chiusura delle controdeduzioni di primo grado, si sia dichiarato disponibile a rideterminare il valore dei beni, quantificandolo in modo nettamente inferiore a quanto indicato nell'accertamento e comunque in misura che il Giudice ha ulteriormente ritenuto "lontana dalla effettiva consistenza del compendio immobiliare compravenduto". Da ciò discende che anche tali ultimi motivi di appello risultano infondati. Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali va affermata la correttezza della sentenza gravata. Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione dell'appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e condanna l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio che liquida, per il presente grado, in euro 800,00, oltre agli accessori di legge.

 

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