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Estratto: “Si tratta, all'evidenza, di una motivazione meramente assiomatica e tautologica, con la quale il giudice di merito dà credito alla stima dell'agenzia del territorio con affermazioni generiche e che potremmo definire 'di stile', in quanto non meglio adattate alla concretezza della fattispecie. E questa opera di valutazione specifica e mirata della consulenza tecnica dell'agenzia del territorio era tanto più necessaria e doverosa a fronte, sia dei plurimi contrapposti elementi di stima - di natura sia peritale sia documentale - che, pure, le parti contribuenti avevano prodotto fin dal primo grado di giudizio, sia dell'opposto tenore della sentenza di primo grado, la quale aveva invece evidenziato l'apoditticità e non significatività della stessa relazione di stima in esame. Compito del giudice di appello era, pertanto, di evidenziare - seppure in maniera essenziale - gli elementi concreti e circostanziati che deponevano per dare probatoriamente maggior credito alla perizia dell'agenzia del territorio, a fronte dei diversi elementi addotti dai ricorrenti”.

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Estratto: “il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuovo" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01). In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.”

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Estratto: “il secondo comma dell'art. 1306 c.c. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l'art. 1306 c.c. ai casi di solidarietà tributaria facendo prevalere l'effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato altro giudicato”.

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Estratto: “in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo doveva ritenersi ammissibile esclusivamente ai fini della rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto diverso dall'ente ormai non più esistente, che non poteva qualificarsi neppure come successore dell'ente”.

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Estratto: “questa Corte ha affermato che "in tema di imposta di registro, l'art. 32 del d.P.R. n.131 del 1986 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita "per persona da nominare", la nomina tardiva determina unicamente l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta dì registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo" (Cass. 3176/2018)”.

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Estratto: “la motivazione per relationem, ammissibile a determinate condizione, è la motivazione del giudice di appello che richiama la motivazione (conforme) del giudice di primo grado (Sez. U n. 7074 del 20/03/2017). Nel caso di specie viene invece richiamata la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado di altro processo, senza alcuna descrizione dell'oggetto della sentenza richiamata e senza specificazione delle parti di quel giudizio, rendendo perciò privo di consistenza probatoria il richiamo alla motivazione di una decisione di cui si sconoscono i termini fattuali, e ciò a prescindere dal carattere tautologico della affermazione secondo cui la motivazione della sentenza richiamata , in quanto fondata "su argomentazioni convincenti", giustifica il conforme "convincimento" espresso nella sentenza impugnata”.

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Estratto:La Commissione regionale, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio, ha implicitamente ritenuto sussistente la condotta elusiva contestata dall'Ufficio, ma ha totalmente omesso di esplicitare le ragioni poste a sostegno di tale convincimento, prescindendo dall'esame sia delle argomentazioni difensive svolte dalla difesa erariale con l'atto di appello sia delle controdeduzioni esposte dalla società contribuente volte a dimostrare la sussistenza di ragioni economiche idonee a giustificare l'operazione asseritamente elusiva. Mancando, pertanto, nella motivazione della sentenza impugnata il contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111 della Costituzione, è ravvisabile il vizio denunciato, che, sebbene prospettato come omesso esame, deve essere convertito in vizio di violazione di legge per motivazione apparente, che si configura quando la «motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione...» (Cass. n. 20112 del 2009; Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014).”

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Estratto: “Nella sentenza manca dunque ogni riscontro del percorso logico e dello sviluppo motivazionale posto a supporto della decisione cui perviene il giudice d'appello. Ciò si traduce nella impossibilità di controllo, da parte del giudice di legittimità, sia delle modalità con le quali abbiano trovato applicazione i principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, ai fini della formazione della prova critica e del buon uso del materiale indiziario, sia del processo logico che assiste la motivazione, sotto il profilo della correttezza giuridica e della sua coerenza logico-formale. In conclusione, nei termini specificati, i motivi di ricorso sono fondati”.

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Estratto:in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con una motivazione figurativa e meramente apparente» (Cass. n. 4882 del 11/3/2016) e tale deve ritenersi la motivazione della sentenza oggetto di gravame che non consente di conoscere l'iter logico-argomentativo e giuridico seguito dai giudici di merito e posto a fondamento della decisione. (…) Come chiarito dalle Sezioni Unite, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016)”.

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Estratto: “il motivo è fondato; - la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232); - nel caso di specie, manca un'adeguata motivazione perché la pronuncia si limita a richiamare l'accertamento del reddito d'impresa ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, rinviando del tutto genericamente all'avviso di accertamento effettuato a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi del 2004, mentre è l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso che finisce per integrare sul punto la motivazione”.

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