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Estratto: “nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata“.

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Estratto: “in presenza di operazioni non fittizie ma reali, la CTR ha utilizzato argomentazioni in parte generiche e in parte apodittiche per ritenere sussistenti i caratteri dell'operazione abusiva, senza approfondirne le caratteristiche alla luce dei principi in materia enunciati dal giudice Europeo prima, e dal giudice della Legittimità poi e quindi omettendo l'esame di fatti controversi la cui corretta disamina avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni”.

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Hai ricevuto un avviso di addebito e contestualmente ti sei opposto con una lettera all'INPS ma non ti ha mai risposto? Hai presentato un'istanza all'Agenzia delle Entrate contestando le sue pretese e l'ente non ti ha comunicato alcunché?

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Estratto:il vizio relativo ad omessa motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione. Nella specie non ricorre il denunciato vizio motivazionale, posto che la decisione, certamente adottata in contrasto con le argomentazioni difensive prospettate dall'Ufficio, esamina le prove offerte dalle parti, dandone atto in motivazione, ritenendo più idonea alla determinazione del valore dell'immobile la perizia redatta dai contribuente rispetto a quella esibita dall'Ufficio, sulla base del rilievo che quest'ultima valutazione era stata effettuata da un istituto di credito per la concessione di un mutuo fondiario, quindi con finalità differenti da quelle fiscali.”

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Estratto: “la CTR, pur avendo posto correttamente alla base della determinazione del valore venale del bene l'analisi comparativa con altri beni similari, e ritenuto motivatamente comparabili anche strutture site in un Comune diverso ma vicino, ha omesso senza motivazione di valutare gli immobili indicati dallo stesso Ufficio (…) Quanto poi agli immobili indicati dalla contribuente ha escluso la comparabilità di uno di essi, sulla base del dato della diversa ricettività, ma nulla ha motivato in relazione agli altri quattro, sempre di valore inferiore”.

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Estratto: “Tale tecnica motivazionale si espone senz'altro al vizio dedotto di nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'ad 132 c.p.c., come già evidenziato da questa Corte, quanto meno nella sentenza a Sezioni Unite n. 22232 del 2016, in cui è stato affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.

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Estratto: “Va quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale «nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità”.

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Estratto: “in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva”.

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Estratto: “non può dirsi che la suddetta contrarietà della pronuncia passata in giudicato, che ha annullato l'atto impositivo, costituisca, al tempo stesso, violazione di norme comunitarie a tutela delle quali è ostativa la valenza del giudicato anche nei confronti dell'obbligato solidale. Tenuto conto, quindi, dell'unicità dell'atto impugnato e della non incidenza della pronuncia passata in giudicato sul diritto comunitario, la sentenza censurata, nell'avere quindi ritenuto estendibile il giudicato anche in favore dell'obbligato solidale che non ha preso parte al precedente giudizio, non è viziata da violazione di legge”.

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Estratto: “Dalla pronuncia impugnata, estremamente sintetica, si evince che la Commissione regionale, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio e nel ricostruire la fattispecie sottoposta al suo esame, confondendo le quote della società con l'immobile della stessa società, ha fatto riferimento alla rivalutazione dell'immobile iscritto nel bilancio della I. s.r.l., anziché alla rivalutazione delle partecipazioni societarie ed alla loro successiva cessione”.

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