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Estratto: “qualora la decisione abbia annullato la pretesa, ancorchè non definitivamente perché non passata in giudicato, ugualmente di quella pretesa non può più tenersene conto ai fini della misura cautelare già adottata dalla Agenzia, caducandosi dunque le ragioni per il permanere della sospensione”.

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Estratto:l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”.

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Estratto: “La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR”.

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Estratto: “La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.(…) Secondo la Corte Costituzionale, nella fattispecie in esame, le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere a una medesima ratio. (…). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò comporta l'irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari”.

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Estratto: “va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus (…) erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore (…). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente

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Massima: “La partecipazione del solo debitore all'atto notarile con cui un terzo manifesta la volontà di assumere il debito nei confronti del creditore non vale a far ritenere l'atto un contratto di accollo, laddove emerga, in relazione al preesistente rapporto debitorio, la spontaneità, caratterizzante l'espromissione, dell'impegno assunto dal terzo senza incarico da parte del debitore. Non è quindi rilevante il fatto che l'istituto bancario non abbia partecipato all'atto poiché il suo consenso può anche avvenire successivamente sia in maniera espressa che tacita (nel caso di specie non vi era dubbio circa la conoscenza dell'atto da parte dell'istituto bancario, provata dalla raccomandata ricevuta dalla stessa banca senza che fosse stata successivamente formulata alcuna comunicazione di opposizione: fatto, questo, che dimostrava l'avvenuta accettazione della proposta ed il perfezionamento dell'espromissione)”.

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Massima: “Il conferimento in trust di un patrimonio immobiliare, allo scopo di destinare il ricavato della eventuale vendita di beni alla soddisfazione dei creditori, con la previsione del ritrasferimento finale dei beni residui ai disponenti, non va assoggettato all'imposta di donazione proporzionale. Infatti, per l'imposta di donazione, sono rilevanti i soli vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzino un incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Nel caso di specie, si tratta di determinare la corretta tassazione dell'atto di costituzione di un trust in cui era stato segregato il patrimonio immobiliare dei disponenti al fine di destinare il ricavato della eventuale vendita alla soddisfazione dei creditori della società in cui essi erano fideiussori”.

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MassimaAi fini dell'imposta di registro, le sentenze di accertamento del credito, a seguito di opposizione all'ammissione allo stato passivo fallimentare, sono equiparabili alle sentenze di condanna. Conseguentemente è applicabile anche in tali casi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: è dunque illegittima la tassazione con imposta proporzionale sulla sentenza che ha ad oggetto crediti soggetti ad IVA. La decisione del giudice di merito è dunque censurabile quando esclude la rilevanza della natura del credito ammesso al passivo del Fallimento e quindi non prende in considerazione la sentenza n. 177/2017, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Tariffa allegata - Parte prima, art. 8, comma 1, lettera c) - del D.P.R. n. 131 / 1986 nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anzichè in misura fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento”.

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MassimaL'avviso dell'amministrazione fiscale soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'atto possa esaurirsi nell'enunciazione di una imposizione fiscale di per sé, il cui fondamento sia soggetto a verifica processuale eventuale ex post. La motivazione deve, in effetti, dare conto del percorso procedimentale a sostegno della richiesta dell'amministrazione”.

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Estratto: “l'assenza di un riferimento alle ragioni di "urgenza" negli avvisi di accertamento abbia precluso al contribuente di dispiegare un'adeguata difesa, in contraddittorio con l'Ufficio, in merito alla fondatezza delle asserite ragioni di natura procedimentale (scadenza dell'azione e decadenza) ma anche di carattere personale in quanto riferite a qualità personali del contribuente (evasore totale), con conseguente pregiudizio di ogni diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione da valere anche per i provvedimenti tributari”.

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