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Prima parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “poiché nel caso in esame la contestazione della sanzione è conseguita al procedimento di revisione dell'accertamento, il diverso termine applicabile è, per l'appunto, quello stabilito dall'art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990, a norma del quale la revisione dell'accertamento è eseguita, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 1.4. Orbene, nel contesto della disciplina di cui al d.lgs. n. 374 cit., la "definitività" è ancorata, in base all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, alla data in cui è apposta sulla bolletta d'importazione l'annotazione dell'ufficio concernente l'esito dei controlli della dichiarazione doganale”.

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Estratto: “ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, è condizione necessaria e sufficiente che il loro valore sia compreso nella base imponibile, non essendo richiesto che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione”.

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Estratto: “Il principio di "proporzionalità", però, non è limitato all'iva, ma riguarda anche le imposte dirette, dovendosi considerare la prioritaria tutela del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass., 5327/2019, proprio in tema di studi di settore, con uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore dell'8%, con il rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia delle entrate)”.

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Estratto: “laddove venga in rilievo l'utilizzo di oli lubrificanti nella produzione di colle adesive, denaturati secondo le formule indicate nel primo comma dell'art. 7, l'attività gode dell'esenzione di imposta prevista dall'art. 62, terzo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, e che la comunicazione che è tenuta ad effettuare all'UTF o alla dogana competenti non ha valore costitutivo per l'accesso al regime di esenzione di imposta. Ad opposta conclusione deve pervenirsi qualora la produzione di colle adesive avviene mediante utilizzo di oli lubrificanti non denaturati o denaturati con formule diverse”.

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Estratto: “listino FIMAA, al quale l'Amministrazione finanziaria ha fatto riferimento per la stima della percentuale di redditività nella misura del 315%, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento. Posto che detto listino è basato su rilevazioni di mercato da un'associazione di agenzie che gestiscono il mercato delle aziende in Milano e provincia e che è ovviamente incontestato che a tali rilevazioni non sia attribuita certificazione di legge, la decisione impugnata effettivamente incorre nel vizio d'insufficiente motivazione, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del listino alle ricevitorie del lotto e della attendibilità dei valori in esso esposti. Si tratta, evidentemente, della dilatazione del ricorso al fatto notorio oltre i limiti”.

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Estratto: “i motivi, che possono essere unitamente esaminati, sono inammissibili; la postulazione, invero, risulta del tutto generica e tale da condurre alla valutazione di inammissibilità per difetto di specificità alla stregua del consolidato principio di diritto riaffermato da questa Corte (Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074) e già in precedenza espresso (Cass. civ., n. 4741/2005)”.

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Estratto: “Secondo insegnamento consolidato, infatti, «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza» (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802-01). Nella fattispecie in esame non risulta censurata sotto alcun profilo l'autonoma ratio decidendi della sentenza secondo cui «Dalla documentazione agli atti emerge inoltre con estrema chiarezza che la società tanto negli intendimenti che nel comportamento non era una società di comodo è pertanto ad essa non deve essere applicata la normativa che la legge riserva a questo tipo di società”.

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Estratto: “il giudice tributario di appello liberamente valutando la prova rappresentata dalle informative OLAF e ritenendo prevalente la controprova costituita dai documenti prodotti da L. srl, ha correttamente applicato i richiamati principi di diritto in tema di valutazione delle prime e di inversione dell'onere probatorio a fronte di esse, con un giudizio di merito che non è, in ogni caso, ulteriormente sindacabile in questa sede (in questo senso, tra le molte, v. Cass. n. 9097 del 07/04/2017)

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Estratto: “competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione, con conseguente annullabilità dell'atto impositivo adottato dall'Ufficio territorialmente incompetente (…) nel sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal d.P.R. n. 43 del 1973, dal d.lgs. n. 374 del 1990 (ante modifiche introdotte dall'art. 9, comma 3-decies, del d.l. n. 16 del 2012) e dal Reg. (CEE) n. 2913/92 (applicabili ratione temporis), territorialmente competente alla rettifica è, a pena di annullabilità dell'atto impositivo, la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella presso la quale si sono svolte le operazioni di importazione, tanto che trattasi di avviso emesso nei confronti del rappresentante (indiretto) dell'importatore quanto di avviso emesso nei confronti del rappresentato”.

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