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Massima: “L'agevolazione prevista dal comma 10-ter, dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2006, in materia di cessione di beni immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi richiede, ai fini dell'applicabilità delle aliquote ridotte, dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ed in particolare, sotto quest'ultimo profilo, che la cessione abbia ad oggetto beni immobili strumentali nell'ambito di una operazione di leasing finanziario. Dalla natura complementare dell'imposta discende l'illegittimità dell'avviso di liquidazione notificato, nel caso di specie, al solo notaio rogante quale sostituto di imposta; ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato”.

MassimaSono detraibili come spese di pubblicità le spese di ospitalità per la stampa specializzata invitata ad eventi organizzati dal contribuente perché tendenti alla pubblicizzazione di prodotti dell'attività imprenditoriale. Nel caso di specie gli esborsi sopportati dalla società di moda evidenziano veri e propri costi funzionali del prodotto perché collegati a favore di coloro che provvedono alla diffusione mediatica dell'evento moda”.

Nel presente articolo analizziamo le difese sviluppate in un caso sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La stessa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano, sin dall’udienza di sospensiva, ha annullato in via di autotutela l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento di 10.000,00 euro a titolo di spese di lite.

Procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva dei motivi di ricorso.

MassimaLa reintegrazione dei diritti lesi del legittimario non è assoggettata all'imposta di registro ma si applica l'art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990. Quest'ultimo afferma che nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La disposizione sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all'apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari. Conseguentemente, nel caso di specie, tra due fratelli viene stilata una conciliazione per cui uno viene soddisfatto mediante la ricezione di una somma di denaro in base alla quale rinuncia alla disposizione testamentaria in favore dell'altro a cui vene attribuita la proprietà di immobili”.

Estratto:premesso che questa tipologia di fondi, per natura e finalità cui sono destinati, può trovare sistemazione nella categoria generale dei fondi "per rischi e oneri", esposti nel passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. (comprensivi di quelli per trattamento di quiescenza ed obblighi simili, tra cui si rinvengono appunto i "fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc., i fondi di indennità suppletiva di clientela, i fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti" secondo la classificazione prevista nel principio contabile OIC 19), nella giurisprudenza di questa Corte vi è sempre maggiore consapevolezza che per essi la previsione, regolamentata, di condizioni al cui verificarsi segua la perdita del trattamento premiale differito alla cessazione del rapporto non esclude la deducibilità dei relativi accantonamenti secondo il principio di competenza (cfr. Cass., sent. n. 7340/2008 in riferimento ai cd. premi fedeltà; Cass., sent. n. 26534/2014 e ord. n. 19620/2018)”. 

Estratto: “il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non sono riprodotte né allegate, a corredo del motivo, le fatture in questione; (…) anche questo mezzo è inammissibile per il mancato soddisfacimento del requisito dell’autosufficienza, in assenza delle fatture”.

Estratto: “l'avere il professionista impiegato part-time alle proprie dipendenze un'unica collaboratrice con mansioni di segretaria non costituisce, infatti, circostanza dì per sé sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo del tributo in esame”.

Estratto: “L’avviso impugnato è stato emesso sul presupposto della mancata risposta al questionario in realtà non notificato, quindi, in assenza del presupposto per poter procedere all’accertamento per ricostruire legittimamente il reddito induttivamente ai sensi dell’art. 3, c2, lett.d-bis del DPR 600/73, tale atto deve essere annullato”.

Estratto: “va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus (…) erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore (…). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente