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Caso. Docente tedesca operante in Italia. Dove paga le tasse?

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Caso. Docente tedesca operante in Italia. Dove paga le tasse?

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In questa guida parleremo della Imponibilità dei redditi prodotti in Italia in caso di professionista residente fiscalmente all'estero ma operante in Italia.

Considera che l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i suoi poteri di accertamento e pone in essere i controlli pianificando in modo strategico tali verifiche fiscali.

I controlli vengono svolti sulla base di specifici indici durante l'anno e qualora emergano risultanze a favore del Fisco, questo, provvederà ad attivare indagini ed accertamenti ulteriori e più approfonditi.

Inoltre, per via del rapporto cooperativo esistente tra le Autorità Fiscali dei Paesi esteri e l'Amministrazione finanziaria italiana, quest'ultima ha la possibilità di acquisire informazioni dell'effettivo svolgimento della attività nello Stato estero dichiarato.

IL CASO

Una docente di cittadinanza tedesca e fiscalmente residente in Germania che, svolgendo la sua attività a contratto per una Università italiana, richiedeva, con istanza di interpello, all’Agenzia delle Entrate, se i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia fossero ivi da assoggettarsi a tassazione, in considerazione sia della normativa interna sia di quella convenzionale contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Germania.

Più in particolare, la contribuente riferiva che l’attività che aveva svolto in Italia consisteva nello svolgimento dell’incarico di docente per una Università italiana, avente la qualifica di lavoro autonomo indipendente, in virtù di un contratto che non prevedeva né alcun compenso fisso per lo svolgimento di attività didattico-formative, né tanto meno alcun Ufficio a lei intestato in modo stabile.

La stessa, si appellava alla Convenzione contro le Doppie Imposizioni Germania-Italia secondo cui, tale ultimo Paese non avrebbe potestà impositiva, tenuto conto che, anche alla luce dell'art. 14 ,par. 1 della Convenzione, i redditi derivanti da attività di carattere “indipendente” sono imponibili soltanto nello Stato in cui la persona ha la residenza.

Quindi, la docente, certificando la sua residenza fiscale in Germania e richiamando la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania, in ragione della quale i propri redditi dovevano essere tassati esclusivamente in Germania.

Per questo, la contribuente lamentava che, nonostante per gli anni di attività in Italia, non avesse avuto la residenza fiscale italiana né avesse avuto a disposizione una base fissa d’affari, l’Università nel corrispondere i suoi compensi aveva comunque provveduto ad operare le ritenute fiscali alla fonte e a versarle al Fisco italiano.

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 352/2019, ha chiarito la questione, partendo dall’elemento della residenza fiscale della contribuente, per poi passare a quello della natura (e imponibilità) dei relativi redditi in Italia.

Sotto il profilo della residenza fiscale, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito come tale questione non possa formare oggetto di interpello, essendo subordinata ad accertamenti del caso concreto volti a verificare quanto dichiarato dalla contribuente.

Mentre, per quanto concerne il tema della natura dell'attività oggetto dell'incarico universitario, l'Ufficio la ritiene riferibile alla categoria del lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e pertanto, i redditi di lavoro autonomo (come quelli prodotti dalla contribuente), restano tassabili in Italia perché devono essere considerati come qui prodotti.

La norma, infatti, definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, ovvero l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro in maniera autonoma diversa da quelle che determinano la produzione di redditi d’impresa.

L’attività di docenza dell’interessata è stata, quindi, inquadrata tra quelle di lavoro autonomo e ritenuta per questo motivo imponibile in Italia sulla base dell’applicazione della normativa italiana.

L'Agenzia delle Entrate, riprende la Convenzione contro le doppie imposizioni (Bonn, 18 ottobre 1989, ratificata con Legge n. 459/1992 e in vigore dal 26 dicembre 1992) dove l’art. 14, comma 1, della predetta Convenzione, dispone che: “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”.

L'Ufficio mette in luce che tale disposizione postula una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza “sempreché il professionista non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività”.

In sintesi, quindi, in applicazione della Convenzione Italia-Germania, i redditi della docente potrebbero essere tassati esclusivamente in Germania, paese della sua residenza fiscale, solo in mancanza in Italia di una base fissa di affari funzionale all’espletamento delle attività professionali oggetto del contratto con l’Università italiana da parte della contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, se da una parte, in base alla documentazione allegata dalla docente non risulta che l'Università abbia messo a disposizione della contribuente una base fissa ovvero un ufficio in modo stabile, non esclude che la docente potrebbe avere comunque reperito una base fissa di affari in Italia in maniera indipendente dall'Università, tale da permettere di svolgere le proprie funzioni per l’Università.

L'Ufficio ha concluso stabilendo che i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dalla docente fiscalmente residente in Germania devono ritenersi non  soggetti a tassazione in Italia, in presenza di determinati presupposti:

- l’interessata non risulti fiscalmente residente in Italia (elemento questo da sottoporre a verifica fiscale concreta);

- l'esercizio della professione venga espletato senza alcuna base fissa d’affari (anche qualora sia stata reperita in modo autonomo dalla contribuente per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico).

In conclusione, in presenza di tali requisiti, la contribuente ha, pertanto, diritto ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dall’Università, presentando apposita richiesta.

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Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le imposte trattenute in Italia per gli anni 2017 e 2018 potranno essere rimborsate su istanza della contribuente entro il termine previsto a pena di decadenza.

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Come vedi, il tema sulla imponibilità dei redditi prodotti in Italia in caso di professionista residente fiscalmente all'estero ma operante in Italia, è davvero complesso e le variabili sono molte.

Nel nuovo scenario nazionale e internazionale una tale situazione necessita di un'attenta analisi circa i profili fiscali. La verifica sulla imponibilità o meno delle imposte in casi come quello appena esposto può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolge non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di Imponibilità dei redditi prodotti in Italia in caso di professionista residente fiscalmente all'estero ma operante in Italia.

 

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