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In seguito alle procedure in vigore da qualche anno, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) ha l’obbligo di inviare un preavviso di iscrizione di ipoteca al contribuente prima di apportare tale gravame sul bene immobile del debitore.
L’avviso di ipoteca deve essere inviato al contribuente almeno 30 giorni prima dell’iscrizione dell’ipoteca stessa poiché, in caso contrario, la misura è considerata illegittima, e può essere dunque annullata con ricorso al giudice.
Non tutti i contribuenti sanno tuttavia di che si tratta. Giova allora cercare di fare il punto su questo tema, andando a riassumere quali sono le caratteristiche del preavviso di iscrizione di ipoteca, e in che modo procedere al relativo ricorso.
Cosa fare appena si riceve il preavviso di iscrizione ipotecaria
La prima cosa da comprendere è che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente solamente se ricorrono alcune condizioni.
In particolare, il debito scaduto deve superare i 20 mila euro, devono essere trascorsi almeno 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (senza che, ovviamente, questa sia stata saldata o sia stata fatta richiesta di rateazione) e deve essere inviato il protagonista del nostro odierno approfondimento, il preavviso di iscrizione di ipoteca, almeno 30 giorni prima.
L’obiettivo di questa tempistica è chiaro: permettere al contribuente di decidere se pagare o chiedere la rateazione prima che sia iscritto il gravame.
D’altro lato, ne deriva che il fisco non può iscrivere ipoteca se il debito è inferiore a 20 mila euro, è in corso una rateazione o non è stato inviato un preavviso.
La rateazione, il modo più semplice per evitare l’ipoteca
Chiarito quanto sopra, chi riceve un preavviso di iscrizione di ipoteca e vuole evitare il passo successivo (la sua effettiva iscrizione), ha come percorso privilegiato quello di presentare subito una istanza di rateazione.
In altri termini, il contribuente deve procedere immediatamente con il domandare una rateazione del proprio debito, poiché così facendo il Fisco non potrà più iscrivere ipoteca. Fa eccezione il caso in cui la richiesta sia stata rigettata o il debitore sia andato incontro alla decadenza dal beneficio della rateazione, perché non ha rispettato i termini della stessa.
Riportare il debito sotto i 20 mila euro
Un secondo modo per poter evitare l’iscrizione dell’ipoteca è quella di pagare una parte del debito in modo tale che la passività torni al di sotto dei 20 mila euro.
Insomma, pagando una parte del debito in maniera spontanea, con un versamento che l’Agente della Riscossione non può rifiutare, è possibile ricondurre il debito al di sotto della soglia utile a ex Equitalia per procedere all’iscrizione dell’ipoteca. Si tenga conto, in tal proposito, che l’importo dei 20 mila euro si riferisce al credito complessivamente da riscuotere, e che può dunque accadere che l’ipoteca si riferisca a crediti di diversa natura.
Impugnare il preavviso di ipoteca
Una terza strada per cercare di evitare l’iscrizione dell’ipoteca è quella di impugnare il preavviso di ipoteca. Per esempio, il contribuente può fare ricorso al giudice se ritiene che il preavviso di ipoteca faccia riferimento a cartelle di pagamento che il debitore lamenta di non avere mai ricevuto in precedenza.
Nel corso della causa, evidentemente, l’Agente della riscossione avrà l’onere di produrre i documenti che dimostrano l’avvenuta notifica. Nelle more del giudizio, e su espressa richiesta del contribuente, il giudice potrebbe concedere la sospensione del provvedimento di iscrizione di ipoteca.
In sintesi, per poter evitare l’iscrizione dell’ipoteca si può principalmente procedere per tre vie alternative, da valutare caso per caso:
- richiesta di rateazione;
- pagamento spontaneo per ricondurre il debito sotto 20 mila euro;
- ricorso al giudice impugnando il preavviso di revoca (es. per mancata notifica delle cartelle di pagamento).
Evidentemente, consigliamo tutti gli interessati a domandare una specifica consulenza presso il nostro studio, al fine di arrivare alla scelta dell’alternativa più utile.
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