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Avviso di accertamento con cui viene contestata l’esistenza di proventi illeciti da tassare. Il giudice ben può apprezzare gli esiti favorevoli del parallelo procedimento penale. Confermato l’annullamento dell’avviso.

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Estratto: “in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 2601 del 30 gennaio 2019

Osservato che

in data 5.12.2008 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di XXX notificò a G.P. l'avviso di accertamento n. R31010200336/08, contestando alla predetta l'omessa dichiarazione, per l'anno 2003, della disponibilità della somma di € 310.000,00, frutto di illecito uso dello "scudo fiscale" e, per l'effetto, recuperando la medesima somma a tassazione ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, quale provento illecito, ex art. 14, comma 4, I. 537 del 1993; che tale avviso di accertamento fu impugnato da G.P. innanzi alla C.T.P. di Agrigento, che rigettò il ricorso con sentenza n. 353 del 2010; che avverso tale decisione la P. propose appello innanzi alla C.T.R. di Palermo la quale, con sentenza n. 168/01/12 del 21.12.2012, in riforma della gravata decisione, annullò l'avviso di accertamento impugnato, ravvisandone l'illegittimità - per quanto in questa sede interessa - per difetto di motivazione in relazione alla natura di illecita dei proventi in questione; che avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre è rimasta intimata la P.;

Considerato che

con il primo motivo parte ricorrente assume (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la insufficiente motivazione della decisione gravata, in relazione alla pur copiosa documentazione bancaria depositata nei gradi di merito: in sostanza, la C.T.R. avrebbe accolto l'appello, valorizzando esclusivamente gli esiti del procedimento penale aperto a carico della P. e non anche la documentazione dalla quale "è certamente possibile ricostruire con esattezza le intervenute movimentazioni bancarie - fino alla disponibilità della somma da parte dell'originaria ricorrente, come dettagliatamente descritto nel menzionato p.v.c." (cfr. ricorso, p. 13, ult. cpv.); che il primo motivo è inammissibile, considerato che è stato proposto un vizio (insufficiente motivazione) non più attuale a seguito della novella, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha interessato l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: riformulazione che trova applicazione nella specie - stante la data di deposito della sentenza impugnata (21.12.2012) - e che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione. Sicché, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass., Sez. 6-3, 20.11.2015, n. 23828, Rv. 637781-01); che con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate si duole (in relazione al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. debitamente valutato la documentazione bancaria versata in atti dal'Ufficio, che anche tale motivo si appalesa inammissibile, che, infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e, dunque, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. 3, 12.10.2017, n. 23940, Rv. 645828-02): sennonché, riqualificata nei termini suddetti la censura in commento, la stessa riporta alla motivazione sottesa alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso, di cui non può che condividere la sorte; Rilevato, pertanto, che il ricorso va dichiarato rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese di lite, non essendosi la P. costituita né avendo svolto attività difensiva alcuna;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12.9.2018.

 

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