Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Inammissibile il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate che non espone il contenuto del provvedimento impugnato dal contribuente nei gradi di merito.

Scritto da
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Estratto: “l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in appello, che ha confermato l'annullamento di un atto di recupero concernente un credito IVA della XXX s.r.l. maturato negli anni 2000 e 2001, senza esporre neppure sommariamente il contenuto del detto provvedimento e soffermandosi diffusamente, invece, sulle motivazioni rese da altra sentenza della commissione tributaria regionale”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 13754 del 22 maggio 2019

FATTI DI CAUSA

La C. s.r.l., in liquidazione, impugnò l'atto di recupero notificato dall'Agenzia delle Entrate, relativo ad un credito IVA, maturato negli anni - 2000 e 2001 - in cui la contribuente non aveva presentato dichiarazioni ed utilizzato dalla medesima società nella dichiarazione presentata nell'anno 2003. Accolta l'impugnazione in primo grado, l'Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza depositata il 20 settembre 2011 lo respinse. Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi; C. s.r.l. non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente la violazione dell'art. 41 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 55 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., avendo il giudice di merito respinto il gravame dell'amministrazione, nonostante la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali da parte della contribuente giustificasse il ricorso ad un accertamento di tipo induttivo dei redditi percepiti. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., palesandosi come apparente la motivazione del giudice di merito, il quale non ha indicato le ragioni che inducevano a superare l'accertamento induttivo operato dall'amministrazione. Con il terzo motivo eccepisce vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale omesso di motivare in ordine alle ragioni che inducevano a ritenere insussistenti i maggiori ricavi accertati dall'amministrazione. Con il quarto motivo deduce ulteriore vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., in quanto la commissione tributaria regionale non ha spiegato su quale fondamento abbia tratto la conclusione che la contribuente avrebbe visto ridursi drasticamente, negli anni oggetto di accertamento, il proprio attivo patrimoniale.

2. I detti motivi, meritevoli di esame congiunto stante la comunanza di oggetto, sono tutti parimenti inammissibili per quanto si dirà. Com'è noto, nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366, n. 3), c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24/04/2018, n. 10072; vedi anche Cass. s.u. 22/05/2014, n. 11308). Orbene, nella vicenda all'esame, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in appello, che ha confermato l'annullamento di un atto di recupero concernente un credito IVA della C. s.r.l. maturato negli anni 2000 e 2001, senza esporre neppure sommariamente il contenuto del detto provvedimento e soffermandosi diffusamente, invece, sulle motivazioni rese da altra sentenza della commissione tributaria regionale - addirittura integralmente riprodotta nel corpo del ricorso -, pronunciata nell'ambito di un diverso giudizio, avente per oggetto un avviso di accertamento spiccato nei confronti della medesima contribuente, in forza del quale, sempre per gli anni 2000 e 2001, l'Amministrazione aveva accertato un rilevante debito IVA della medesima C. s.r.l.

L'impossibilità, dunque, di inferire quale fosse l'esatto contenuto dell'atto di recupero impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e, di conseguenza, quale rilevanza, ai fini della decisione resa dal giudice di appello, abbia avuto il diverso giudizio definito con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che è poi quella oggetto di tutte le censure esposte con i motivi in esame, rende gli stessi tutti parimenti inammissibili. 3. Nulla sulle spese in difetto di costituzione in giudizio dell'intimata; essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 24 ottobre 2018.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1206 volte
DLP