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Equitalia non offre la prova di notifica della cartella. Pignoramento annullato. Equitalia prova a fare ricorso per cassazione ma perde anche in questo processo perché scrive male il ricorso dimenticandosi di contestare una parte della sentenza. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “parte ricorrente ha omesso di impugnare la ratio decidendi relativa alla declaratoria di annullamento dell'atto di pignoramento, ai sensi del d.l. 69 del 2013, avendo la Commissione Tributaria Regionale testualmente affermato: "In questa sede si evidenzia altresì che il d.l. 69/2013 ha fissato il principio di impignorabilità di quei beni strumentali adibiti alla normale attività produttiva, quindi in base a tale principio il pignoramento potrebbe essere annullato, è appena ovvio precisare che la prova che tali beni strumentali siano adibiti alla normale attività produttiva è posta a carico del pignorato, onere che in questa sede non risulta assolto'. Tale statuizione, essendo passata in giudicato, rende inammissibile tutte le altre censure”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 22222 del 5 settembre 2019

RITENUTO CHE:

G. impugnava l'atto di pignoramento mobiliare n. 247/22 del 14.12.2010, eseguito da Equitalia Emilia Nord S.p.A. per il pagamento della somma di euro 63.797,15, derivante dalla cartella di pagamento n. XXX, lamentando, inter alia, la nullità del pignoramento per omessa allegazione dell'atto presupposto, il difetto di prova dell'esistenza della cartella di pagamento presupposta e dell'avvenuta notifica della stessa. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con sentenza n. 37/4/11, respingeva il ricorso della contribuente, assumendo la rituale notifica della cartella. G. proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'EmiliaRomagna, con sentenza n. 776/02/2014, sulla base del rilievo che Equitalia non aveva fornito la prova che le cartelle esattoriali erano state notificate. Equitalia Centro S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 sull'onere di produzione delle cartelle esattoriali ai fini della prova della avvenuta notifica delle stesse (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.). Parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe errato nello statuire la illegittimità dell'atto di pignoramento de quo sulla base del fatto che Equitalia non avrebbe fornito la prova che le cartelle esattoriali fossero state notificate alla contribuente, allegando solo la copia dell'avviso di ricevimento datato 8.9.2010, e quindi non assolvendo all'onere di fornire la dimostrazione dell' esatto contenuto del plico raccomandato, e nemmeno dell'allegazione delle cartelle all'atto di pignoramento, secondo quanto sarebbe previsto dall'art. 3, comma 3, 1.241 del 1990. Si argomenta di avere, al contrario, fornito la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento, nel rispetto dell'art. 8, I. 890 del 1982, laddove la contribuente si sarebbe limitata a contestare genericamente la notifica dell'atto, sicchè il mancato ritiro del plico durante il periodo di giacenza presso l'ufficio postale non potrebbe ritenersi giustificato da ragioni di incolpevole impossibilità a prenderne cognizione. Si precisa che dall'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a mezzo del servizio postale, risulterebbe che la cartella sarebbe stata notificata regolarmente in data 27.8.2010 presso la residenza della contribuente, stante la sua assenza temporanea, ed il relativo plico veniva depositato presso l'ufficio postale e successivamente inviato l'avviso di deposito con raccomandata in data 28.8.2010. La contribuente non provvedeva al ritiro del plico nei 10 giorni successivi, con la conseguenza che la notifica doveva ritenersi pienamente perfezionata.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 3, I. n. 241 del 1990, nonché dell'articolo 7, comma 3, della I. 212 del 200 in merito all'asserito onere di allegazione della cartella esattoriale all'atto di pignoramento (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), atteso che l'ipotesi di nullità erroneamente ritenuta dalla Commissione Tributaria Regionale, derivante dalla mancata allegazione della cartella esattoriale all'atto di pignoramento, non è normativamente prevista e, pertanto, stante la rigida tassatività delle ipotesi di nullità non può ritenersi operante nel caso in esame.

3.1. Questa Corte ha precisato che ove la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. Pertanto, in adesione a questo principio (Cass. n. 20118 del 2006), resta fermo per il ricorrente l'onere di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, sicchè, allorchè di esso ne sia impugnata solo una o solo alcune ma non tutte, l'impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poiché, quand'anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all'unica o alle più "rationes decidendi" contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla "ratio" non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio.

3.2. Non si sottrae perciò a tale principio anche l'odierno ricorso, posto che parte ricorrente ha omesso di impugnare la ratio decidendi relativa alla declaratoria di annullamento dell'atto di pignoramento, ai sensi del d.l. 69 del 2013, avendo la Commissione Tributaria Regionale testualmente affermato: "In questa sede si evidenzia altresì che il d.l. 69/2013 ha fissato il principio di impignorabilità di quei beni strumentali adibiti alla normale attività produttiva, quindi in base a tale principio il pignoramento potrebbe essere annullato, è appena ovvio precisare che la prova che tali beni strumentali siano adibiti alla normale attività produttiva è posta a carico del pignorato, onere che in questa sede non risulta assolto'. Tale statuizione, essendo passata in giudicato, rende inammissibile tutte le altre censure. Da siffatti rilievi consegue l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso, in Roma, il 23 maggio 2019.

 

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