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Il fermo amministrativo: è possibile su un mezzo cointestato? Esempio di una sentenza che ha riconosciuto l’invalidità del fermo su mezzo cointestato. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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In questo articolo cerchiamo di spiegare che cos'è il fermo amministrativo e se l’Agenzia delle Entrate Riscossione può applicare un provvedimento di fermo amministrativo su un autoveicolo cointestato.


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Che cos'è il fermo amministrativo?

E' necessario spiegare brevemente che cosa sia un fermo amministrativo. Si tratta di un provvedimento amministrativo attraverso il quale viene interdetto l'uso di beni mobili registrati del debitore, solitamente autoveicoli, attivato dagli enti competenti per cercare di recuperare le somme dovute. Infatti, il fermo è adottato, previo preavviso di fermo, nel caso in cui il debitore non provveda a pagare quanto richiesto entro i termini. Costituisce una forma di riscossione coattiva, che è stata introdotta mediante il D.P.R. n. 602/1973 e fino a quando il contribuente non paga la somma dovuta il mezzo è sottoposto a delle limitazioni: non può circolare, non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato; deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

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Come si cancella il fermo amministrativo?

È importante ricordare che dopo che è stato effettuato il pagamento del debito è importante far cancellare il fermo per evitare di avere altri problemi. Infatti, bisogna recarsi presso la Direzione Provinciale ACI e consegnare la seguente documentazione:

- provvedimento di revoca in originale, rilasciato dal concessionario della riscossione;

- certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD;

- modello NP-3 (se non si utilizzano i precedenti, come nota di richiesta);

- documento di identità valido.

Dopo la verifica della richiesta di cancellazione con esito positivo, viene immediatamente cancellato il fermo amministrativo e rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.

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È legittimo il fermo amministrativo su auto cointestate?

Vi sono sentenze che riconoscono che non è possibile applicare il fermo amministrativo su un'auto cointestata. Infatti se fosse possibile si rischierebbe di pregiudicare anche colui che non è debitore, privandolo della possibilità di utilizzare il mezzo.

Purtroppo, la questione non è sempre così lineare, in quanto in diversi casi l’Agente della Riscossione (oggi tale ruolo è svolto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, in passato Equitalia) ha sostenuto che fosse possibile adottare il fermo sull’auto cointestata e pertanto non fosse possibile, per i comproprietari, circolare con l'automezzo; giuridicamente, sosteneva, ciò è dovuto al fatto che si tratta di un bene indivisibile. In tal caso, pertanto, il cointestatario o interviene nei confronti del debitore moroso o paga lui le sanzioni e poi si rivale nei confronti dell’obbligato “principale”.

L’opinione dell’Agente della Riscossione è tuttavia stata criticata ed è stato ritenuto invalido il fermo su auto cointestata. Facendo un esempio, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1374 del 2017 ha affermato che, quando il fermo dovrebbe intervenire su un autoveicolo in comproprietà, non può essere oggettivamente applicato se tutti i proprietari non sono debitori dell'Agente della riscossione.

Quindi se ti viene applicato un fermo su di un mezzo in comproprietà la soluzione alternativa al pagamento è proprio quella di impugnare l’atto dinanzi alla competente Commissione Tributaria al fine di ottenere il suo totale annullamento.

Dall'analisi del singolo caso possono inoltre emergere anche altri elementi che rendono il fermo non legittimo. Pertanto, se ritieni che il provvedimento di fermo applicato alla tua autovettura non sia legittimo ti consiglio di rivolgerti ad un professionista che potrà aiutarti e spiegarti come evitarlo e difenderti.

 


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