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La prescrizione del bollo auto

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A chi non è mai arrivata una richiesta di pagamento di un bollo auto relativo ad anni passati che ormai è caduto in prescrizione? E subito sorge spontaneo chiedersi quale sia l’atteggiamento corretto da adottare per potersi difendere. Ci occuperemo della prescrizione del bollo auto e indicheremo i passi da seguire per richiedere l’annullamento.

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ATTENZIONE: RICORDA SEMPRE CHE LA PRESCRIZIONE NON SI APPLICA AUTOMATICAMENTE; in pratica non puoi far il calcolo degli anni e pensare che - dato che sono passati anni - ti puoi disinteressare del debito perché si è prescritto da solo; se fai così, ti ritroverai o ipoteche o pignoramenti del conto o blocchi del tuo autoveicolo e dopo non potrai più far nulla.

Infatti, anche nel tributario la prescrizione funziona come ogni altro processo, così come nel processo penale non puoi pretendere di non andare in carcere solo perché pensi che il reato sia prescritto ma ci vuole un processo per stabilirlo, così anche nel campo tributario, dove ci vuole un processo o un procedimento amministrativo ad hoc per rendere applicabile la prescrizione (e se non lo fai sei obbligato a pagare).

Acquista sempre un consulto con un avvocato per stabilire se la prescrizione è applicabile nel tuo caso e come farla valere.

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Il bollo auto è una tassa annuale automobilistica e costituisce una tassa di possesso di un veicolo che deve essere pagata indipendentemente da quando il messo è usato ed entro il mese successivo alla scadenza.   

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Quando si prescrive il bollo auto?

La tassa automobilistica cade in prescrizione dopo tre anni che vengono calcolati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui bisogna pagare il bollo. Ai sensi dell’art. 2934 del codice civile la prescrizione costituisce il mezzo attraverso il quale l’estinzione dei diritti se questi non sono esercitati entro i termini previsti dalla legge. Ad esempio, se hai dimenticato di pagare il bollo dell’anno 2018 i tre anni iniziano a decorrere dal 1°gennaio 2019 e, quindi, sei sicuro che non dovrai più provvedervi dal 1° gennaio 2022. Infatti, l’articolo 5 della legge 953 del 1982 stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

La Cassazione, recentemente, con l'ordinanza n. 20425/17 ha affermato che la tassa automobilistica si prescrive dopo tre anni.

Si richiama anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016,  che ha statuito il seguente principio di diritto: "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. 

La giurisprudenza (Cass sent. n. 23395/16. S.U.) ha chiarito, visto il silenzio del legislatore su tale punto, che relativamente alla prescrizione delle cartelle di pagamento si applicano le stesse disposte per le imposte in esse richieste.

ATTENZIONE, nel caso ti venga notificata una cartella esattoriale o tu riceva una richiesta di pagamento riparte nuovamente il termine di tre anni. Inoltre, bisogna considerare anche i termini di decadenza della cartella di pagamento, che si prescrive dopo due anni che decorre dal momento della consegna del ruolo all’ente di riscossione. Consideriamo che il pagamento del bollo scade a gennaio 2014 e nel medesimo anno è stato consegnato il ruolo all’ente che provvedendo a notificare nel 2017, il pagamento anche se non si è prescritto non è lo stesso dovuto poiché appunto si è verificata la decadenza.

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Cosa fare per contestare la richiesta di pagamento se il bollo è prescritto?

Alla luce delle considerazioni fatte se ritieni che la richiesta di pagamento che ti è arrivata non sia legittima potrai scegliere una delle due modalità che sto per descriverti.

1 - Procedere per via giudiziaria, presentando presso la Commissione Tributaria Provinciale competente il ricorso;

2 - Presentazione della richiesta di esercizio dell’autotutela entro il termine di trenta giorni dalla notifica mediante la quale il contribuente potrà richiedere l’annullamento del relativo pagamento (che non avrà nessun effetto quanto ai termini per proporre ricorso, che se decorreranno, ti precluderanno di proporre ricorso anche se hai presentato l’istanza di autotutela).

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Inoltre, giova sottolineare che se si dovesse decidere di presentare un'istanza in via di “autotutela” in seguito alla notifica di una cartella esattoriale, tale scelta bada bene che non servirà per interrompere il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale puoi ricorrere presso la  Commissione Tributaria .

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Consigli:

- Controlla se hai mai ricevuto qualche comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare che non sia stata interrotta la prescrizione;

- Verifica la data, ricordando che fa fede quella di consegna dell’ente di riscossione agli uffici postali;

Presentare ricorso entro il termine di 60 giorni.

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Pertanto, è importante controllare sempre la data dell’atto e se l’ente di riscossione ha effettuato la richiesta di pagamento della tassa automobilistica oltre i termini indicati sai che il bollo potrà essere dichiarato prescritto.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e . non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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