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Cartella non contiene indicazioni sufficienti: la Cassazione accoglie il ricorso, annulla la cartella e condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare le spese

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Massima: “La cartella di pagamento deve contenere indicazioni sufficienti a consentire ai contribuente l'agevole identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 7 dello statuto del contribuente. Nel caso in questione l'atto impugnato ha riprodotto l'imposta tributaria originariamente rettificata, omettendo di considerare le vicende successive all'originario avviso di accertamento, quale quella relativa alle somme versate a titolo di condono dai coeredi”.

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Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Sentenza del 08/06/2018 n. 14958

Fatti di causa

1. In seguito al decesso di N.P., i coeredi presentavano dichiarazione di successione, versando le relative imposte, le quali venivano rettificate dall'ufficio, successivamente all'attribuzione di maggiori rendite catastali.

Il 13.06.2003, gli eredi condonavano l'avviso di accertamento ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15 - versando la somma di Euro 24.625,63 - condono respinto dall'amministrazione finanziaria, la quale comunicava ai comunisti la possibilità di condono ai sensi dell'art. 11 della medesima legge.

La somma versata non veniva restituita ma presumibilmente imputata ai fini della definizione agevolata ex art. 11 cit.

Il 22.05.2004 veniva notificato ai coeredi il diniego di definizione agevolata, impugnata dalla ricorrente innanzi alla CTP di Firenze che con sentenza n. 54/16/05, divenuta definitiva, rigettava il ricorso.

Nelle more, l'ufficio notificava al coerede N.R. una cartella esattoriale per Euro 119.157,47, corrispondente all'originario importo preteso, la quale veniva impugnata dinanzi alla CTP di Firenze che accoglieva il ricorso con sentenza confermata dai giudici di appello con pronuncia n 6/36/2007.

L'agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Corte (con ordinanza n. 4463/2010, depositata il 22.02.2010).

Intanto, veniva notificata nei confronti della ricorrente altra cartella recante la medesima pretesa impositiva e sanzionatoria che veniva impugnata dinanzi alla CTP di Firenze. L'autorità adita accoglieva il ricorso con sentenza che veniva riformata dai giudici di appello, n. 19/1/10, sul presupposto che l'originario avviso notificato anche alla coerede ricorrente non era stato impugnato e che la sentenza della CTP n. 54/16/2005 aveva definito la questione affermando l'inapplicabilità delle norme della L. n. 289 del 2002.

Avverso detta sentenza - n. 19/1/2010 - ricorre per cassazione N.A. svolgendo tre motivi.

Nessuno si costituisce per l'Ufficio.

L'ufficio ha depositato istanza per la partecipazione all'udienza pubblica.

Il P.G. conclude per l'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36, della L. n. 289 del 2002, art. 11; dell'art. 1292 c.c., con riferimento all'art. 53 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo l'intervenuto giudicato in favore del coerede con cui è stata annullata la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti recante la medesima pretesa impositiva ed eccependo l'intervenuto pagamento mediante definizione agevolata di cui si era regolarmente avvalso uno dei coeredi, estinguendo l'integrale obbligazione erariale.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 97 Cost. ex art. 360, n. 3, lamentando che, benchè nel ricorso introduttivo era stata evidenziata l'intervenuta definizione agevolata della lite L. n. 289 del 2002, ex art. 11, su invito dell'ufficio, la CTR non aveva considerato che l'amministrazione aveva agito senza osservare i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti con il contribuente, e che, dunque, l'ufficio non aveva il potere di agire per l'originaria pretesa fiscale, estinta ai sensi del cit. art. 11 su indicazioni dell'ufficio.

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 53 Cost. e del principio del divieto della doppia imposizione ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i coeredi versato la somma indicata in premessa ai fini della definizione agevolata, somma mai restituita dall'ufficio nè scomputata al momento dell'iscrizione da ruolo.

p..4 Il terzo motivo va esaminato in via preliminare, in quanto fondato, restando assorbiti gli altri.

A seguito dell'ordinanza di questa Corte - con cui è stata dichiarato inammissibile il ricorso dell'ufficio - è divenuto definitivo l'accertamento contenuto nella sentenza n. 6/36/2007 che ha dichiarato, nei confronti del coerede, N.R., l'estinzione della procedura impositiva per intervenuta definizione agevolata; detta sentenza è passata in giudicato successivamente al deposito della sentenza impugnata con l'odierno ricorso.

Il giudicato cui fa riferimento la CTR di Firenze, con sentenza qui impugnata, riguarda il diniego di condono ex art. 11 cit. richiesto dai coeredi N..

In tema di solidarietà tributaria, i coeredi che siano destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione sono titolari di rapporti giuridici tributari autonomi, pur permanendo la solidarietà tra i coeredi stessi (Cass. n. 24624/2014; n. 18008/2006), solidarietà che può essere invocata, ai fini dell'estensione di un giudicato riflesso, ai sensi dell'art. 306 c.c., soltanto dal coerede o dai coeredi nei cui confronti non si sia già formato un giudicato diretto; analogamente, non può invocarsi l'applicazione di una disposizione agevolativa, in un momento successivo alla definizione del rapporto tributario, avvenuta attraverso una sentenza non più suscettibile d'impugnazione (Cass. n. 27058/2007; S.U. n. 7053/2001).

Ebbene, pur volendo considerare il giudicato, non può trascurarsi l'illegittimità della cartella emessa dall'amministrazione finanziaria nei confronti della ricorrente, in quanto comprensiva dell'intero importo originariamente dovuto, da cui non risulta decurtata la somma versata dai coeredi ai sensi della definizione agevolata di cui al cit. art. 11.

Il pagamento (della parte) del tributo del coerede N.R., ha determinato, per volontà del Fisco, una duplicazione d'imposta, che doveva essere valutata ai fini del calcolo delle imposte dovute da N.A. (v. Cass. n. 12993/2000) e, indi, scomputata dalla imposta originariamente determinata.

Ebbene, la cartella di pagamento "deve contenere indicazioni sufficienti a consentire ai contribuente l'agevole identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione Finanziaria", ai sensi dell'art. 7 dello statuto del contribuente, mentre nella fattispecie l'atto impugnato ha riprodotto l'imposta tributaria originariamente rettificata, omettendo di considerare le vicende successive all'originario avviso di accertamento, quale quella relativa alle somme versate a titolo di condono dai coeredi (Cass.nr. 15188 del 18 giugno 2013).

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell'andamento della lite nei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente;

Condanna l'ufficio alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità sostenute dalla ricorrente che liquida in Euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge;

dichiara integralmente compensate le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018

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