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L’omesso esame di cui parla la legge deve essere riferito ad un fatto non alle argomentazioni o deduzioni difensive dell’Agenzia delle Entrate. Inammissibile i ricorsi di Agenzia delle Entrate ed Agente della Riscossione condannati a rimborsare spese Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).». È quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per sostenere l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle tesi difensive dell'Agente della riscossione e dell'Amministrazione finanziaria, nonché (del tutto genericamente) l'«omessa motivazione». 3. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 34288 del 23 dicembre 2019

FATTI DI CAUSA

C., in qualità di erede della moglie B., impugnò alcune cartelle di pagamento, con relativi ruoli, per IRPEF, ILOR, IVA, per i periodi d'imposta 1990-1992, assumendo la tardività della notifica delle cartelle, la loro illegittimità sotto vari profili, e, nel merito, l'inesistenza della pretesa tributaria. La CTP di Siracusa, nel contraddittorio dell'Agente per la riscossione, accolse il ricorso e tale decisione è stata confermata dal giudice d'appello, con la sentenza menzionata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio del contribuente e dell'Agenzia delle entrate, che poggia sulla riscontrata omessa impugnazione, da parte di Serit Sicilia Spa, del capo della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per la dedotta inesistenza del credito tributario, donde il giudicato interno sul punto e l'inammissibilità, per difetto d'interesse, dei motivi d'impugnazione avverso le rimanenti, distinte, rationes decidendi della pronuncia di primo grado. Riscossione Sicilia Spa (già Serit Sicilia Spa) ricorre per la cassazione, sulla base di due motivi; l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, adesivo all'impugnazione della ricorrente; il contribuente resiste con controricorso. La ricorrente e il contribuente hanno depositato memorie ex art. 378, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

a. Preliminarmente è inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria ex art. 378, cod. proc. civ., di Riscossione Sicilia Spa, poiché, come già affermato da questa Corte (Cass. 12/11/2018, n. 28999): «Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.».

1. Con il primo motivo del ricorso, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell'art. 21, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto dell'eccezione preliminare di Serit Sicilia Spa in merito alla tardività del ricorso introduttivo, per decorrenza dei termini per impugnare le cartelle, notificate il 20/12/2007 e non il 20/06/2008, come sostenuto dalla parte destinataria delle cartelle, ciò che, se apprezzato dai giudici di merito, avrebbe determinato la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso introduttivo (ex art. 21, cit.).

1.1. Il motivo, nella sua complessa articolazione (sì fa riferimento ai parametri del n. 5 e del n. 3, dell'art. 360), è inammissibile. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite (Cass. 24/07/2013, n. 17931): «Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della "decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.». Inoltre, con specifico riferimento ai motivi di gravame, questa Corte ha condivisibilmente affermato che: «L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.» (Cass. 16/03/2017, n. 6835). Nella specie, è dedotta, in sostanza, l'omessa pronuncia sul motivo d'appello riguardante la tardività del ricorso introduttivo. Un simile vizio, però, esula sia dal parametro della violazione di legge (art. 360, n. 3) sia da quello dell'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5), contra legem invocati dalla ricorrente, è va invece rapportato al diverso parametro della nullità della sentenza per error in procedendo (art. 360, n. 4). A ciò si aggiunga che l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, sollevata in questa sede dalla ricorrente, appare comunque inammissibile in quanto: «In tema di contenzioso tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso dell'Ufficio con cui veniva sollevata per la prima volta l'eccezione di tardività del ricorso avverso avviso di accertamento).» (Cass. 31/03/2011, n. 7410).

2. Con il secondo motivo, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e «omessa motivazione», la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare le difese dello stesso agente per la riscossione e quelle dell'Agenzia delle entrate volte a contrastare la tesi del contribuente circa l'inesistenza dei crediti tributari. 2.1. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 29/10/2018, n. 27415) ha chiarito come: «l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). [...] (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agii effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).». È quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per sostenere l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle tesi difensive dell'Agente della riscossione e dell'Amministrazione finanziaria, nonché (del tutto genericamente) l'«omessa motivazione». 3. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Riscossione Sicilia Spa e l'Agenzia delle entrate, in solido, a corrispondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300,00, a titolo di compenso, oltre a euro 200,00 per spese, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli altri accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6/11/2019.

 

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