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Estratto: “una volta rilevata l'inattendibilità dei dati contabili indicati dalla società rispetto allo specifico cluster di appartenenza, l'Agenzia ha emesso l'avviso impugnato determinando i maggiori ricavi non già attraverso un'effettiva indagine analitico-induttiva, ma per differenza fra quelli risultanti dalla corretta rielaborazione dello studio di settore applicabile e quelli dichiarati; si è, pertanto, di fronte a un accertamento, se non interamente svolto ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d. Igs. n. 546/92, quanto meno «misto», per il quale, attesa la metodologia statistica adottata per quantificare la pretesa impositiva, doveva ritenersi obbligatoria, a pena di nullità, l'instaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente”.

Estratto: “la CTR ha infatti puntualmente indicato i documenti sui quali ha fondato la propria decisione, la cui rilevanza probatoria non risulta essere stata contestata dall'Agenzia nel corso del giudizio di merito”.

Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, è infatti necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 Rv. 645361 - 01), mentre è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima, poiché un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 — 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata ha richiamato la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal contribuente nel giudizio di appello con riguardo alla mera riproposizione di argomentazioni già vagliate in primo grado ed ha sviluppato la intera motivazione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, prevista dall'ordinamento tributario, in armonia con le previsioni del codice di procedura civile, come causa che impediva di prendere in esame quelle argomentazioni del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e solo incidentalmente ha poi aggiunto "I primi giudici hanno deciso prendendo in esame la documentazione esibita dal ricorrente e che fino a prova contraria dimostra la situazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta", il che non appariva idoneo ad integrare una seconda ragione giustificatrice della decisione”.

Estratto: “ai sensi dell'articolo 10 n. 20 del d.P.R. numero 633 del 1972, sono esenti da IVA "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale".

Verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate per i gestori di Bed & Breakfast: a cosa bisogna stare attenti. Esempi di casi in cui B&B ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate

Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico dell’agente di commercio. 3 esempi di casi in cui gli agenti di commercio hanno provato che l’Agenzia aveva sbagliato gli accertamenti.

Accertamenti fiscali agli Ingegneri: 3 esempi in cui l’ingegnere ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

Estratto:Qualora la parte deduca, con il ricorso introduttivo, l'invalidità a causa dell'omessa notifica e, solo con la memoria ex art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, poiché la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, che sarebbe rilevabile anche d'ufficio dal giudice”.

Estratto: “«La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».