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Estratto: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione”.

Estratto: “la motivazione sul punto non può certo dirsi omessa proprio perché la sentenza impugnata ha preso posizione sulla effettiva esistenza dei contratti in discussione, sicché anche il denunciato vizio ex art. 360, primo -comma, n. 5, cod. proc. civ. investe profili riconducibili al semplice difetto di motivazione, e non già alla «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», alla «motivazione apparente», al «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e alla «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», unici profili ormai censurabili ai sensi della rinnovata formulazione della disposizione richiamata, applicabile ratione temporis, secondo il ben noto arresto di Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014”.

Estratto: “applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, non è dubbio che il contribuente abbia omesso la dichiarazione relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007; tuttavia i presupposti per la riconoscibilità del credito IVA di cui si discute non risultano affatto contestati dall'Amministrazione finanziaria, sicché erroneamente la CTR li ha ritenuti non provati”.

Estratto: “come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti; 2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto”.

Estratto: “Nella sentenza impugnata la Commissione Centrale (...) afferma in maniera apodittica che, nella fattispecie in esame, «in presenza di precise contestazioni in ordine alla notevole disponibilità (evidenziata nella decisione impugnata), manifestata dal contribuente, lo stesso non ha in alcun modo fornito idonea giustificazione, per contestare l'accertamento sintetico». Ciò assume, tuttavia, senza alcun riferimento al concreto atteggiarsi dei fatti di causa, la cui evoluzione ed i cui riscontri fattuali sono del tutto pretermessi e non certamente autonomamente ricostruibili dal giudice di legittimità, essendo la ricostruzione del fatto devoluta al monopolio del giudice di merito”.

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Estratto: “(...) in deroga al principio secondo cui la cessione dell'azienda comporti il conferimento nell'azienda ceduta anche dei crediti dell'azienda ceduta, compreso il credito dell'IVA pagata in eccedenza (Cass., 1° agosto 2018, n. 20415; Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644; Cass., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6578), è consentito alle parti pattuire che vengano esclusi dal perimetro dell'universalità dei beni dell'azienda conferita al cessionario taluni cespiti già di pertinenza dell'azienda, purché i beni già facenti parte dell'azienda ceduta ed esclusi dal conferimento non intacchino la finalità produttiva della stessa”.

Estratto: “il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata”.

Estratto: “La Commissione regionale era quindi tenuta a valutare, anche se al fine della formazione del proprio libero convincimento, la sentenza penale di assoluzione di cui ha, invece, totalmente omesso l'esame, per cui la decisione impugnata va cassata”.