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Estratto: “La Corte di giustizia, nella causa Equoland dinanzi richiamata, ha osservato che la violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci nel deposito «non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell'Iva all'importazione poiché questa è stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile applicato dal soggetto passivo» (punto 37), stabilendo che «la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo”.

Estratto: “questa Corte (Cass. civ., sez. V, 11 agosto 2017, n. 20035; Cass. civ. sez. V, 18 marzo 2015, n. 5400) ha più volte precisato che in materia d'Iva, per l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, oltre che nelle forme previste dall'art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972, può risultare anche dalla comunicazione della variazione dati all'Ufficio fiscale ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.P.R., atto equipollente”.

Estratto: “va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia previsto il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o prevedano l'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi, e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene”.

Estratto: “I due motivi del ricorso, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. E invero, censurando la violazione di plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dell'apprezzamento fatto dal giudice di merito, in ordine alla circostanza che la pubblicazione denominata "XXX" e importata dalla controricorrente in Italia, fosse da classificare - secondo la nomenclatura combinata approvata con il Regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio - come libro educativo anziché quale album fotografico”.

Estratto: “previsione normativa, che collega testualmente la compilazione della scheda carburante soltanto agli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; ciò esclude il ricorso all'analogia perorato dall'appellante, atteso che ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit. Quanto all'altra affermazione dell'appellante che la società contribuente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno del costo in questione e della sua inerenza la Commissione deve osservare che, intanto, la contribuente ha prodotto tutte le fatture passive di acquisto del carburante da ditte esterne, regolarmente annotate in contabilità e dettagliatamente descritte nel PVC. Ed è indubbio che la fattura, già di per sé, gode di una presunzione di veridicità dell'operazione economica rappresentata, vieppiù in presenza di una regolare contabilità”.

Estratto: “ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, è condizione necessaria e sufficiente che il loro valore sia compreso nella base imponibile, non essendo richiesto che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione”.

Massima: “La regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori, mediante la cd clausola di delega, e le concrete modalità di esecuzione dei compiti delegati, con o senza la spendita del nome dei coassicuratori, non ha incidenza sulla nozione di operazioni di assicurazione che risulta radicata su due specifici elementi: la idoneità delle diverse prestazioni o attività ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico e l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore di servizio e l'assicurato, che ricorre nel rapporto di coassicurazione. L'attività di coassicurazione rientra, pertanto, nello schema della funzione assicurativa con conseguente esenzione delle relative prestazioni ai fini Iva”.

Estratto: “ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione”.

Estratto: “la violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci nel deposito «non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell'Iva all'importazione poiché questa è stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile applicato dal soggetto passivo» (punto 37), stabilendo che «la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo» (punto 49 e dispositivo)”.

Estratto: “l'introduzione solo virtuale della merce importata nel deposito fiscale comporta, quindi, che l’IVA è dovuta al momento della importazione, sicchè il pagamento mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. Reverse charge) costituisce un adempimento tardivo dell'imposta de qua; - tale versamento tardivo, tuttavia, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, è suscettibile di integrare solo una violazione formale, che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo”.