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Estratto: “devono essere richiamate le modifiche intervenute nel 2016 (d.l. n. 193 del 2016, che ha riscritto l'articolo 14 del d.lgs. n. 504 del 1995) che hanno previsto espressamente, accanto all'ipotesi in cui l'accisa risulti indebitamente pagata, che la disciplina trovi applicazione anche «alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione» (comma 1). Si tratta, evidentemente, di una modifica legislativa che non può che operare per il futuro, per cui la fattispecie oggetto del contenzioso risulta ad essa sottratta e sottoposta al generale termine prescrizionale”.

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Estratto: “«le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione rientrano nella base imponibile dell'IVA a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ai sensi dell'art. 16, comma 3, TUA, poiché solo in questo caso entrano a fare parte del prezzo pagato da quest'ultimo e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto».

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Estratto: “la ricorrente intende sottoporre a revisione critica la valutazione puramente in fatto operata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che l'istante avesse pienamente dimostrato il diritto ad ottenere il rimborso delle accise versate. E siffatta prova, secondo la commissione tributaria - con un apprezzamento in fatto, che non può essere sindacato in questa sede -, si poteva ricavare una volta che fossero state positivamente valutate le giustificazioni fornite dalla contribuente in ordine alle divergenze”.

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Estratto: “la Regionale ha (...) statuito che il diritto all'agevolazione doveva essere riconosciuto perché non c'era stata alcuna «evasione» di accise; va ad ogni modo osservato che, su di un piano generale, le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto occasione di affermare il principio secondo cui, in mancanza di un'espressa previsione di decadenza, il contribuente non può perdere il diritto al beneficio a causa di omesse formalità, beninteso, nella sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. sez. un. n. 21498 del 2004); giurisprudenza che, come noto, è conforme a quella costante della Corte di giust. UE, in tema di tributi armonizzati (in generale, sul noto Equoland case, v. Corte giust. UE sez. VI n. 272 del 2014; più nello specifico, in tema di accise, Corte giust. UE sez. IX n. 418 del 2016); ed è proprio per queste ragioni, cioè per la mancanza di una espressa previsione di decadenza, per la natura solo formale dell'adempimento, non influente sul diritto ad avere l'agevolazione, anche testimoniato dalla sua posteriore abrogazione, oltreché dalla non contestata circostanza che le dichiarazioni annuali avevano permesso al fisco la verifica che nessuna imposta era stata evasa, che la Corte, in pressoché identiche fattispecie, ha riconosciuto l'esenzione (Cass. sez. trib. n. 1985 del 2019; Cass. sez. trib. n. 31618 del 2018)”.

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Estratto: “Dalle complessive regole esposte si ricava il principio secondo cui i prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali fruiscono del regime di agevolazione unicamente ove essi siano destinati agli usi istituzionali, destinazione che deve risultare da apposita e necessaria attestazione del Comando competente. Quest'ultima è usualmente contestuale all'acquisto (e dà luogo anche ad una fatturazione separata) quando esso sia stato operato presso i depositi petroliferi e determina l'immediata nascita del diritto di esenzione. Nel caso, invece, di acquisto effettuato nell'ambito di convenzioni con le società petrolifere, e in ispecie presso gli impianti di distribuzione stradale o con buoni carburante, è dal momento in cui è rilasciata l'attestazione dal Comando militare che è accordata, "a posteriori", l'esenzione”.

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Estratto: “In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo”.

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Estratto: “laddove venga in rilievo l'utilizzo di oli lubrificanti nella produzione di colle adesive, denaturati secondo le formule indicate nel primo comma dell'art. 7, l'attività gode dell'esenzione di imposta prevista dall'art. 62, terzo comma, d.lgs. n. 504 del 1995, e che la comunicazione che è tenuta ad effettuare all'UTF o alla dogana competenti non ha valore costitutivo per l'accesso al regime di esenzione di imposta. Ad opposta conclusione deve pervenirsi qualora la produzione di colle adesive avviene mediante utilizzo di oli lubrificanti non denaturati o denaturati con formule diverse”.

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Estratto: “Affermando il cumulo di sanzione e "indennità di mora", il ritardo di pagamento delle accise, al di là del nomen iuris dei vari sovrapprezzi imposti al contribuente, comporterebbe un onere maggiore rispetto al ritardo di pagamento di altre imposte senza ragioni per giustificare tale diversità. Vi sarebbe, quindi, un serio dubbio sul rispetto di condizioni di uguaglianza e proporzionalità”.

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