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Quando e perché considerare l'acquisto di un'azienda / società già pronta

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: «In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.p.r. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva (art. 2932 cod. civ.), - nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui al d.p.r. n. 445 del 2000, art. 47, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore.»

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Estratto: “In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello "status" di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale "status" - potere attribuito dalla legge all'Ispettorato Provinciale Agrario - possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale." (Vedi Cass. n. 10248 del 2013; n. 8326 del 2014; n. 26454 del 2018)”.

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Estratto: “la questione di fondo del presente motivo di ricorso attiene alla riconoscibilità o meno del diritto alla detrazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, corrisposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, quando gli stessi siano installati su beni di proprietà di terzi (…) con la pronuncia sopra menzionata di questa Corte, si è quindi affermato, sulla base dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza unionale, il seguente principio di diritto: "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (…) avendo il giudice del gravame accertato la natura strumentale degli impianti fotovoltaici con l'attività di impresa, correttamente ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva versata per l'acquisto dei medesimi”.

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Estratto: “non ha fornito alcuna giustificazione delle ragioni per cui abbia ritenuto sostanzialmente giustificate le dazioni di denari paterne per € 21.000,00 innanzi richiamate e non anche gli ulteriori € 24.000,00, sostanzialmente giustificati da analoghi, inequivoci titoli. La sentenza impugnata, invero, è in parte elusiva del dibattito processuale e contiene una finale rideterminazione forfetaria del reddito imponibile, cui sembra pervenire in base ad un ragionamento di tipo equitativo, non consentito al giudice tributario, che - non ha poteri di equità sostitutiva”.

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Estratto: “qualora risulti applicabile il regime del margine, il cessionario italiano non sconterà all'acquisto nessuna imposta mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'I.V.A. non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale margine positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto ed il prezzo di acquisto del veicolo. Per le cessioni effettuate con il c.d. regime del margine è necessario che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di detrazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed il loro stato di auto usate, anche la specificazione che si tratta di beni che il cedente commercializza con l'utilizzo del c.d. regime del margine”.

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Estratto: "La norma (ndr id est art. 38 D.P.R. 600/1973), dunque, chiede qualcosa in più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (…) Va chiarito, però, che la prova che deve fornire il contribuente non è tipizzata, sicchè può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato, tanto che neppure rileva l'eventuale nullità dell'atto dal punto di vista civilistico”.

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Estratto: “il motivo è inammissibile dove si concreta in una riedizione del giudizio di merito, mentre deve considerarsi infondato se intende scalfire l'argomentazione della sentenza gravata, il cui percorso argomentativo è ben lontano dai confini di palese illogicità, incomprensibilità e contraddittorietà, solo entro i quali può intervenire il sindacato demolitorio di questo Giudice di legittimità; che, nel particolare, la corte di merito ha tenuto conto dei diversi anni di provenienza, cioè a dire della sequenza diacronica delle dazioni e dei disinvestimenti con cui la contribuente e la sua famiglia hanno recuperato e concentrato le proprie ricchezze al fine di quello sforzo economico straordinario che è l'acquisto della casa di proprietà anche nell'interesse dei figli”.

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