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Confermato il diritto al rimborso del credito IVA in capo al contribuente (azienda agricola / società semplice) derivante da acquisto impianti fotovoltaici. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “la questione di fondo del presente motivo di ricorso attiene alla riconoscibilità o meno del diritto alla detrazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, corrisposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, quando gli stessi siano installati su beni di proprietà di terzi (…) con la pronuncia sopra menzionata di questa Corte, si è quindi affermato, sulla base dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza unionale, il seguente principio di diritto: "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (…) avendo il giudice del gravame accertato la natura strumentale degli impianti fotovoltaici con l'attività di impresa, correttamente ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva versata per l'acquisto dei medesimi”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 34291 del 23 dicembre 2019

rilevato che:

dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dal ricorso introduttivo del presente giudizio, si evince che: l'Azienda Agricola F. società semplice aveva chiesto il rimborso del credito Iva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettera c), d.P.R. n. 633/1972, conseguente all'acquisto di due impianti fotovoltaici, in quanto ritenuti ammortizzabili; l'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso, atteso che i suddetti impianti fotovoltaici insistevano su beni immobili di proprietà di terzi; avverso il provvedimento di diniego del rimborso la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo che lo aveva accolto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che i beni per il cui acquisto era stato chiesto il rimborso, pur se installati su terreno di proprietà di terzi, erano, oltre che amovibili, funzionali all'oggetto dell'attività di impresa della società contribuente, quindi riconducibili tra i beni ammortizzabili di cui all'art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972; avverso la suddetta pronuncia ha, proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura; la società contribuente è rimasta intimata;

considerato che:

con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, in quanto, essendo gli impianti fotovoltaici installati su beni immobili di proprietà di terzi, deve escludersi che gli stessi possano essere qualificati quali beni ammortizzabili, non avendo rilevanza decisiva la mera strumentalità degli stessi, quanto, piuttosto, immobilizzazioni materiali, il cui onere va ricondotto alla categoria delle spese incrementative su beni di terzi;

il motivo è infondato; la questione di fondo del presente motivo di ricorso attiene alla riconoscibilità o meno del diritto alla detrazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, corrisposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, quando gli stessi siano installati su beni di proprietà di terzi, posto che, secondo la linea difensiva di parte ricorrente, gli stessi non sarebbero ammortizzabili, presupponendo, tale nozione, il conseguimento della proprietà o di un diritto reale di godimento che ne consenta la qualificazione di bene ad uso durevole costituente parte dell'organizzazione permanente dell'impresa; sul punto, tuttavia, va osservato che, questa Corte (Cass., sez. U., 11 maggio 2018, n. 11533) ha ricordato che la giurisprudenza unionale, con specifico riferimento alla questione del riconoscimento del diritto alla detrazione in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione o manutenzione su beni immobili di proprietà di terzi, si è espressa tenendo conto del carattere tendenzialmente assoluto del principio di neutralità dell'imposta come costantemente predicato dalla medesima Corte di Giustizia (Corte giust. 28 febbraio 2018 C672/16; Corte giust. 14 settembre 2017 C-132/16; Corte giust. 18 luglio 2013 C-124/12; Corte giust. 29 ottobre 2009 C-29/08); con la pronuncia sopra menzionata di questa Corte, si è quindi affermato, sulla base dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza unionale, il seguente principio di diritto: "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi"; in sostanza, proprio con riferimento alla questione del diritto alla detrazione quando le spese hanno ad oggetto beni di proprietà di terzi, si è ritenuto di dovere far salvo il fondamentale principio europeo del diritto alla detrazione relativamente a beni che sono comunque strumentali all'attività d'impresa - dalla giurisprudenza unionale da negarsi soltanto in ipotesi del tutto eccezionali - subordinatamente alla riscontrata sussistenza della essenziale condizione del nesso di strumentalità dell'immobile che consenta di evitare a chi è nella sostanza un "consumatore finale" di potersi detrarre l'imposta; sicchè, avendo il giudice del gravame accertato la natura strumentale degli impianti fotovoltaici con l'attività di impresa, correttamente ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva versata per l'acquisto dei medesimi; ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso; nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimata. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell'Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione.

 

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