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Comunicazione preventiva di fermo amministrativo

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L'AGENZIA DELLE ENTRATE AVREBBE DOVUTO IMPUGNARE IN MANIERA AUTONOMA E DISTINTA LE TRE RATIONES DECIDENDI.  L'UFFICIO CONDANNATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE

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Estratto: “la CTR affermando: " (...) che la rilevata assenza di uno specifico impianto di censure equivale, sotto il profilo sostanziale, ad una rinuncia degli appellanti a proporre, contravvenendo al disposto del citato art. 53, validi motivi di appello" si è discostata dai principi regolatori della materia”.

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Esterovestizione societaria. Come effettua i controlli l’Agenzia delle Entrate. 3 cose da sapere.

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Estratto: “Nell'inerzia degli organi fallimentari, ravvisabile, ad esempio, nell'omesso esercizio da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo, il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa”.

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Estratto: “come emerge dalla pronuncia impugnata, e le circostanze non risultano contestate, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in ordine di tempo, è l'ultimo atto posto in essere il 30 ottobre 2012 dall'Equitalia Sud S.p.a. dopo che la stessa aveva notificato alla contribuente, in data 18 luglio 2006, la sottostante cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento di dazi doganali notificati alla stessa nel gennaio 2006, sospesi dalla Commissione tributaria provinciale

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Estratto: “non precisando come l'intimazione fosse motivata; in ogni caso, la censura dà per presupposto (anche sulla questione della sufficienza della motivazione dell'intimazione) la regolarità della notifica della cartella, su cui è incentrato il già respinto terzo motivo. Comunque, stante il rigetto del terzo e del quarto motivo, trova conferma l'autonoma ratio decidendi sul vizio procedurale, che da sola era sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso del contribuente”.

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Estratto: “Secondo la ripetuta ed unanime giurisprudenza della Corte, sulla scorta della giurisprudenza unionale, in caso di deposito fiscale cd. «virtuale», in assenza di frodi, qui non in discussione, l'Amministrazione non può pretendere l'Iva all'importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il «fisico» deposito in un semplice adempimento «formale» che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo ove il contribuente «abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile”.

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Estratto: “pur rilevando che tra ente impositore ed agente per la riscossione non sussiste, in effetti, litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ben potendo partecipare al giudizio - nell'ipotesi in cui si contesti non soltanto la regolarità dell'azione di riscossione ma anche la fondatezza nel merito della pretesa impositiva - indifferentemente l'uno o l'altro (Cass. SSUU 16412/07 ed altre), altrettanto indubbio è che il vincolo di litisconsorzio avesse nella specie natura prettamente processuale; così da imporre che il giudizio di appello si svolgesse nei confronti di tutte indistintamente le parti del primo grado”.

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Estratto: “la Commissione ritiene di accogliere l'appello del contribuente. Il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno dell'Erario, il contrasto all'evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l'assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Tanto che lo statuto del contribuente impone all'Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere. (…). Una sanzione di oltre 31mila euro per una così veniale irregolarità, irrogata tra l'altro senza aver preventivamente invitato la società a regolarizzare la sua posizione in relazione al suo attestatore, è in contrasto con le finalità e il sistema statutario predetto”.

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