Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Estratto: “le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della «tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Di seguito analizziamo un caso processuale, non dalla consueta prospettiva dell’analisi della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni da noi sviluppate per ottenere, in esito all’appello, la riforma della sentenza di primo grado, argomentazioni accolte dalla sentenza di secondo grado, che ha ribaltato l’esito, ed accolto le ragioni del contribuente, con annullamento degli avvisi di accertamento.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Massima: “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. sez. V n. 22426 del 2-7/22-10-2014 e ribadito da Cass. sez. V n. 118451 del 4-5/21-9-2016). E' errata l'affermazione secondo cui gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori dì queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, l'art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis introdotto dalla I. 18 giugno 2009, n. 69) alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Massima: La licenza taxi è solo una delle componenti dell'organizzazione aziendale che comprende anche l'autovettura, il tassametro e lo strumento radiofonico di radio taxi. La cessione/voltura della sola licenza non consente all'ufficio di riqualificare il negozio in "cessione di attività di autista con auto pubblica" con conseguente tassazione proporzionale”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “previsione normativa, che collega testualmente la compilazione della scheda carburante soltanto agli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; ciò esclude il ricorso all'analogia perorato dall'appellante, atteso che ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit. Quanto all'altra affermazione dell'appellante che la società contribuente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno del costo in questione e della sua inerenza la Commissione deve osservare che, intanto, la contribuente ha prodotto tutte le fatture passive di acquisto del carburante da ditte esterne, regolarmente annotate in contabilità e dettagliatamente descritte nel PVC. Ed è indubbio che la fattura, già di per sé, gode di una presunzione di veridicità dell'operazione economica rappresentata, vieppiù in presenza di una regolare contabilità”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “L'Ufficio ha mostrato di dubitare della loro integrale inerenza, assumendo che almeno in parte essi corrispondano ad esigenze personali estranee al perseguimento dell'oggetto sociale. Sennonché l'amministrazione finanziaria non ha addotto e men che meno ha dimostrato l'esistenza di elementi di incongruità e antieconomicità delle spese ritenute indeducibili, introducendo, sul piano probatorio, indici sintomatici della carenza di inerenza, pur se distinti da essa. Solo in presenza di detti elementi il contribuente poteva considerarsi onerato di dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. In tali condizioni l'indicazione di una inerenza forfettaria appare operazione impraticabile poiché non muove da situazione probatoria valsa ad invertire l'onere della prova a carico del contribuente”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Massima: “La regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori, mediante la cd clausola di delega, e le concrete modalità di esecuzione dei compiti delegati, con o senza la spendita del nome dei coassicuratori, non ha incidenza sulla nozione di operazioni di assicurazione che risulta radicata su due specifici elementi: la idoneità delle diverse prestazioni o attività ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico e l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il prestatore di servizio e l'assicurato, che ricorre nel rapporto di coassicurazione. L'attività di coassicurazione rientra, pertanto, nello schema della funzione assicurativa con conseguente esenzione delle relative prestazioni ai fini Iva”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Riportiamo il testo della memoria che ha condotto all’annullamento di un avviso di accertamento che ricalcolava il reddito di un contribuente sulla base delle spese sostenute (c.d. redditometro), avviso precedentemente confermato in primo grado (prima che la pratica fosse affidata al nostro studio per l’appello).

La sentenza, ad avviso di chi scrive, è peraltro particolarmente significativa perché riconosce, discostandosi da altra giurisprudenza, che il contribuente può limitarsi a dimostrare l’esistenza di disponibilità ulteriori e non deve, necessariamente, dimostrare che sono stati utilizzate esattamente quelle stesse disponibilità.

La sentenza favorevole al contribuente è passata in giudicato.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia