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Anche senza fatture il contribuente può provare il diritto alla detrazione. Contribuente vince anche in Cassazione. Agenzia dovrà inoltre rimborsare le spese.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. SU n. 17757 del 08/09/2016)”.

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Estratto:La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione(...)”.

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Estratto: “il diritto alla detrazione spetta anche alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Cass. S.U. n. 11533 del 2018, sia pure in ipotesi, peraltro pienamente assimilabile, di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione)”.

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Estratto: “Tanto premesso, nel caso di specie non è contestato né che i figli del ricorrente si trovassero nelle condizioni di familiari a carico ai sensi dell'art. 12 d.P.R. n. 917 del 1986, richiamato (nei limiti appena illustrati) dal successivo art. 15; né che gli oneri in questione siano stati effettivamente sostenuti, per l'importo dichiarato, dal contribuente ricorrente nell'interesse dei figli; né, infine, che i relativi esborsi rientrassero nell'ambito oggettivo di quelli detraibili ai sensi del predetto art. 15 e siano stati detratti nei limiti percentuali disposti da tale norma. L'unico rilievo contestato dall’Amministrazione e tuttora controverso consiste invece nella mancata indicazione, nella dichiarazione del contribuente, nell'apposito spazio della parte del quadro RP dedicata ai dati dei familiari a carico, ed accanto alla menzione dei figli, della voce «Percentuale di deduzione spettante». Ma tale omissione, (…) di per sé sola non elide tuttavia la qualità di familiari a carico dei figli e quindi non comporta la negazione della detrazione”.

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Estratto: “con riferimento agli acquisti intracomunitari, il principio fondamentale di neutralità dell'I.v.a. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata, nonostante l'inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa, sicchè il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l'operatore nazionale applicato la procedura d'inversione contabile (reverse charge) ed in particolare avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25, è, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo i.v.a. e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili (cfr. Cass. 9 marzo 2016, n. 4612; Cass. 14 aprile 2015, n. 7576”.

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Estratto: “in tema di IVA, l' art. 19, primo comma, del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, presuppone, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente - qualità nel caso che occupa incontroversa - l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso. Su queste basi, il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui agli art. 19 del d. P. R. n. 633 del 1972 si fonda in senso assorbente sull'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato d.P.R”.

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Estratto: sorgendo il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972) - e, dunque, nel caso di specie nell'anno 2004 -, non può trovare applicazione la modifica dell'art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotta con il d.l. n. 223 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, che esclude dal novero soggetti che hanno diritto alla detrazione dell'imposta quelli che effettuano la rivendita dei fabbricati ad uso abitativo; 2.4.2. secondariamente, perché la seconda parte del menzionato art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), prevede - diversamente da quanto ritenuto dalla CTR - che il diritto alla detrazione spetta anche ai soggetti che effettuano locazione di immobili ad uso abitativo (come la S. s.r.I.) e godano del regime cd. del pro rata”.

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Estratto: “l'Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza; il suddetto principio è coerente con la giurisprudenza unionale, secondo cui "il principio fondamentale di neutralità dell'i.v.a. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi" e che "l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimi”.

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Estratto: “la citata risoluzione, sul piano giuridico, è solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all'analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente”.

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