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Estratto: “L'Ufficio non ha tuttavia assolto al diverso ed ulteriore onere, previsto dall'art. 52 comma 2 bis d.lvo nr 131/86, di allegare o riportare nei suoi elementi essenziali, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l'atto- costituito dalle “precedenti stime”- assunto quale termine di riferimento. La CTR avrebbe dunque dovuto rilevare il vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa allegazione e/o indicazione del contenuto dell'atto di riferimento”.

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Estratto: “non precisando come l'intimazione fosse motivata; in ogni caso, la censura dà per presupposto (anche sulla questione della sufficienza della motivazione dell'intimazione) la regolarità della notifica della cartella, su cui è incentrato il già respinto terzo motivo. Comunque, stante il rigetto del terzo e del quarto motivo, trova conferma l'autonoma ratio decidendi sul vizio procedurale, che da sola era sufficiente a determinare l'accoglimento del ricorso del contribuente”.

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Estratto: “nel prendere atto, nella motivazione della sentenza impugnata, che i criteri usati per la determinazione del valore del bene utilizzati dall'Ufficio erano «documentati L.] nell'avviso contestato», affermazione che, per quanto sintetica, presuppone un'implicita, ma necessaria, automatica equivalenza tra allegazione dei documenti all'atto (dovuta ex lege, ma pacificamente omessa nel caso di specie) e mero rinvio ad essi nella sua motivazione, che tuttavia non si ricava dalle norme richiamate nella censura e dalla loro interpretazione giurisprudenziale consolidata. Dispone infatti l'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 che: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato”.

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Estratto: “il canone pattuito (…) era in linea con i valori di mercato, come desumibile da tre contratti d'affitto di complessi aziendali, svolgenti, nel medesimo territorio, attività di albergo e ristorazione, aventi caratteristiche simili a quello in esame (…). Tale aspetto è senz'altro rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva in materia di società non operative; al riguardo è utile ricordare che la Corte (Cass. 12/02/2019, n. 4019) ha stabilito che: «In tema di società di comodo, "l'impossibilità" per l'impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della I. n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario - la cui prova è a carico del contribuente - non va intesa in termini assoluti bensì economici, aventi, cioè, riguardo all'effettive condizioni del mercato.» (conf.: Cass. 16204/2018; 5080/2017). Nella fattispecie concreta, la sentenza impugnata si è espressa in termini apertamente antitetici rispetto al ricordato principio di diritto, laddove essa ha anapoditticamente dichiarato che l'eventuale allineamento (…) ai «prezzi medi di mercato», non era un elemento idoneo, da solo, a dimostrare l'esistenza di situazioni oggettivi che avrebbero reso impossibile il superamento del test di operatività”.

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Estratto: in tema di contenzioso tributario l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 precitato, il cui esercizio peraltro non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova, che grava sull'amministrazione finanziaria quale attrice in senso sostanziale”.

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Accertamento a carico dell’elettricista. Esempi di casi in cui gli elettricisti hanno vinto il processo contro l’Agenzia delle Entrate.

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Estratto: “la CTR ha infatti puntualmente indicato i documenti sui quali ha fondato la propria decisione, la cui rilevanza probatoria non risulta essere stata contestata dall'Agenzia nel corso del giudizio di merito”.

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Estratto: “In tema di ricorso per cassazione, è infatti necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata (v., per tutte, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 Rv. 645361 - 01), mentre è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima, poiché un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883 — 01); il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la sentenza impugnata ha richiamato la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal contribuente nel giudizio di appello con riguardo alla mera riproposizione di argomentazioni già vagliate in primo grado ed ha sviluppato la intera motivazione sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, prevista dall'ordinamento tributario, in armonia con le previsioni del codice di procedura civile, come causa che impediva di prendere in esame quelle argomentazioni del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e solo incidentalmente ha poi aggiunto "I primi giudici hanno deciso prendendo in esame la documentazione esibita dal ricorrente e che fino a prova contraria dimostra la situazione dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta", il che non appariva idoneo ad integrare una seconda ragione giustificatrice della decisione”.

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Estratto: “ai sensi dell'articolo 10 n. 20 del d.P.R. numero 633 del 1972, sono esenti da IVA "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale".

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Verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate per i gestori di Bed & Breakfast: a cosa bisogna stare attenti. Esempi di casi in cui B&B ha vinto contro l’Agenzia delle Entrate

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