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Estratto: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare, l'onere di fornire la prova che l'operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata, spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale adduca l'esistenza di maggiori ricavi”.

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Estratto: “La società ha allegato che i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso, che era errato il numero delle tazzine di caffè vendute, in quanto non si è tenuto conto dello sfrido né dell'autoconsumo, dovendosi considerare che i sette impiegati consumavano tre caffè al giorno, che non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l'anno in contestazione era il 2003, che non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico, in quanto i prodotti erano disomogenei (vino, tramezzini, caffè, liquori ed altro), che si doveva tenere conto del periodo di chiusura forzata per quindici giorni dal 14 al 28 settembre 2003. Il giudice di appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni”.

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Estratto: “Inammissibile, infine, è la censura di cui al terzo motivo, relativa alla pretesa omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che essa si traduce nella riproduzione della parte dell'appello erariale nella quale si sostiene che (…). Nella sostanza, quindi, la ricorrente chiede di reiterare, modificandolo, il giudizio di fatto operato dal giudice di secondo, ciò che in questa sede di legittimità non è consentito”.

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Estratto: “l'applicazione dell'immanente principio generale di ragionevolezza, imponga di ritenere che il beneficio della riduzione fiscale, nella specie del quaranta per cento, spetti a tutti, nella misura del pagamento sotto del 40% del dovuto, sia per chi ha già pagato, ed, anche, in favore di chi non ha ancora corrisposto l'imposta; 10. al riguardo, ulteriormente, va segnalato come per fattispecie analoghe, inerenti le normative intervenute per il sisma Sicilia del 2000, e per il sisma interessante l'Umbria e le Marche (2002), questa Corte ha emesso pronunce, assolutamente conformi al principio sopra esposto (Cass. n. 10242/13-Cass. n. 23589/12).”

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Estratto: “la CTR ha considerato tout court insufficiente la prova fornita dal contribuente sulla base di un diverso e non condivisibile criterio di prova, esigendo, cioè, che il contribuente dimostrasse non soltanto il possesso di redditi di importo idoneo a giustificare la spesa per incrementi patrimoniali (nella specie, …), ma anche che proprio quei redditi fossero stati impiegati per sostenere le suddette spese; né ha esaurientemente dato conto delle ragioni della ritenuta assenza degli ulteriori elementi atti ad integrare la prova contraria.”

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Estratto: “il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuovo" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01). In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.”

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Estratto: “anche in materia di IVA è valido il principio, già affermato con riferimento alle imposte sui redditi, secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; che essa costituisce un momento dell'«iter» procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all'art. 37, commi quinto e sesto, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l'erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'erario (cfr. Cass. n. 3904/2004, confr. Cass. n. 20119/2018).”

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Estratto: “la motivazione del giudice di appello, pur avendo colto la ratio dell'indennità da perdita dell'avviamento, ne stravolge la natura, laddove afferma che tale indennità ha natura corrispettiva e, quindi, sarebbe parte del contenuto sinallagmatico del negozio per il fatto che l'indennità va, da un lato, a controbilanciare l'obbligazione di facere di restituzione dell'immobile in capo al conduttore e, dall'altro, va a remunerare l'incremento di valore acquisito dall'immobile. La pronuncia stravolge il significato dell'indennità, sia perché non coglie l'aspetto causale della prestazione indennitaria, che si colloca «a valle» dello scioglimento del contratto (quando il vincolo negoziale non è più esistente), sia perché non individua la funzione tipica dell'indennità, che non è quella di remunerare una prestazione di facere (caratteristica o meno) del conduttore (come vorrebbe la Corte di merito in relazione all'obbligazione di restituzione dell'immobile), ma è quella di compensare le esternalità positive acquisite dal locatore in favore del conduttore. E' proprio questo arricchimento del locatore - e il conseguente impoverimento del conduttore scaturente dalla cessazione del contratto - che è fonte della corresponsione dell'indennità, la quale, lungi dall'essere legata al sinallagma contrattuale, da un lato trova fonte nella legge, dall'altro si colloca al di fuori del nesso sinallagmatico tra prestazione caratteristica del contratto (messa a disposizione dei locali) e corrispettivo (canone), costituendo condizione dell'azione esecutiva di rilascio.”

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Estratto: “la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto, nonostante il tempestivo e rituale disconoscimento della scrittura privata, ha ritenuto fosse onere della parte proporre anche la querela di falso ed in mancanza, pur senza aver proceduto alla procedura di verificazione, ha considerato la scrittura disconosciuta valida ed efficace e quindi prova idonea della sussistenza della plusvalenza sottoposta a tassazione.

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Estratto: “Come correttamente evidenziato dalle decisioni di merito non può considerarsi dipendente dalla mera volontà dell'acquirente una condizione il cui avverarsi è rimessa alla volontà di un terzo, nella sua qualità di potenziale conduttore; inoltre è innegabile che nel caso in esame la realizzazione della condizione era collegata ad un interesse apprezzabile, quello del contraente ad acquistare il terreno solo nel momento in cui fosse stato certo dell'esito positivo di una ulteriore operazione finanziaria, che aveva ad oggetto la locazione del compendio immobiliare da realizzare sullo stesso. Ne consegue la corretta applicazione del primo comma dell'art. 27 cit. e quindi della tassazione in misura fissa ivi prevista”.

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