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Confermata la vittoria della società contribuente ottenuta in appello. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate viene considerato improcedibile. Agenzia non aveva correttamente adempiuto agli oneri di deposito. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha l'onere di depositare detto provvedimento completo della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), onde consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., il ricorso de quo, in quanto privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, va dichiarato per questa ragione improcedibile”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 33996 del 19 dicembre 2019

RITENUTO CHE:

In data 4 febbraio 2004 la D. s.r.l. veniva sottoposta ad una verifica fiscale avente ad oggetto per l'anno di imposta 2002 la corretta distribuzione dei dividendi in favore del socio PD Gmbh ai sensi degli artt. 52 e 63 del d.p.r.- n. 600 del 1973 e della I. n. 4 del 1929. A seguito della verifica veniva contestata alla società la violazione dell'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta sui dividendi, ai sensi degli artt. 27 e 27 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 nonche -degli artt. 13 e 14 del d.lvo n. 471 del 1997 in quanto la società non aveva prodotto ovvero esibito la documentazione in originale giustificativa della mancata applicazione della ritenuta avendo la società mandato solo la copia di due documenti in lingua tedesca. L'Ufficio, quindi, in data 9.12.2008 notificava l'avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione le ritenute sui dividendi distribuiti dalla società ai soci esteri ritenendo indebita la mancata effettuazione di dette ritenute in conseguenza della mancata esibizione della certificazione richiesta in tali casi dall'art. 27 bis del d.p.r. n. 600 del 1973. Impugnato l'atto da parte della società contribuente, la commissione tributaria di primo grado di Trento, con sentenza del 21 giugno 2010, rigettava il ricorso. Proposto appello, la commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza del 17.9.2012, accoglieva l'appello della contribuente ritenendo che la documentazione prodotta avesse i requisiti formali e sostanziali sufficienti perché la stessa potesse avvalersi del regime dell'esenzione dal versamento delle ritenute fiscali sui dividendi distribuiti. Avverso detta pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la D. s.r.l. La D. s.r.l. depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "In relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c., violazione dell'art. 27 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 33 del d.p.r. n. 445 del 2000" parte ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la certificazione richiesta, trattandosi di atto redatto in lingua straniera, doveva essere munito di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "In relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c., violazione dell'art. 27 bis del D.P.R. n. 600 del 1973" parte ricorrente deduce che la sentenza risulta viziata laddove ha ritenuto non perentori i termini previsti per la predisposizione dei documenti previsti dalla norma. Nella specie risulta che la richiesta era stata acquisita il 2 gennaio 2002 mentre la certificazione era stata predisposta solo il 5 febbraio 2002, quindi non vi era stata un'acquisizione contestuale bensì separata.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato " In relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 22 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 2049 c.c." parte ricorrente deduce che la CTR ha erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina civilistica in tema di prova non applicando, invece, la norma speciale costituita dall'art. 22 del d.p.r. n. 600 del 1973, equiparando al valore probatorio degli originali quello delle copie.

4. Va rilevato preliminarmente che la ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 8 marzo 2013, senza tuttavia depositare copia della sentenza munita della relata di notificazione. Poiché chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha l'onere di depositare detto provvedimento completo della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), onde consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., il ricorso de quo, in quanto privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, va dichiarato per questa ragione improcedibile (vedi da ultimo Cass.; Sez. 5, n. 1295/2018). Peraltro la S.C. ritiene che debba applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., anche quando il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (vedi Cass., Sez. 6-2, n. 21386/2017). La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 10.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 24 ottobre 2019.

 

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