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Per quali reati rischiano il carcere gli amministratori di s.r.l. ed s.p.a.? Ecco alcuni esempi

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Per quali reati rischiano il carcere gli amministratori di s.r.l. ed s.p.a.? Ecco alcuni esempi.

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Conosci quali sono i rischi penali a carico di amministratori di S.R.L. o S.P.A.?

In questa guida parleremo della responsabilità degli amministratori di queste società di capitali e in particolare scopriremo insieme in quali casi rischiano il carcere.

Andiamo con ordine.

L'amministratore della società

L'amministratore della società rappresenta la figura preposta alla gestione dell'azienda.

L'amministratore “unico” ma anche l'amministratore “delegato” sono i soggetti cui è direttamente imputabile la responsabilità penale in caso di accertamento di reato: anche per questo si parla di responsabilità personale.

In ragione della sua posizione apicale all'interno e rispetto all'attività della società, l'amministratore risponde di tutti gli illeciti (amministrativi, civili e penali) commessi durante lo svolgimento della carica (nel caso sia investito di specifiche deleghe egli risponde limitatamente a queste).

Fai attenzione ad un aspetto peculiare: Per aversi responsabilità in capo all'amministratore non sarà indispensabile una specifica investitura formale dagli organi sociali, ma sarà sufficiente la presenza di alcune condizioni come ad esempio: 1) l'aver svolto di fatto l'attività di amministrazione del patrimonio sociale; 2) la sussistenza del consenso da parte degli organi sociali allo svolgimento dell'attività di amministrazione.

Inoltre, in caso di dimissioni o cessazione dalla carica l'amministratore (sia unico che delegato) conserverà comunque la responsabilità per i fatti pregressi!

Ma adesso, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) ipotesi di reato per le quali l'amministratore di SRL o SPA rischia il carcere:

1) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

L'art. 2638 del c.c. prevede il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo o revisione, per cui  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti  e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni , sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

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2) Il reato di formazione fittizia di capitale.

L'art 2632 del c.c. prevede una fattispecie dove i soggetti attivi del reato sono proprio gli amministratori (oltre ai soci conferenti), secondo la norma: “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

3) La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Ancora, l'art. 11 del d.lgs. 74/ 2000 prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi “al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.                                      

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Questi sono solo alcuni dei reati di cui può essere accusato l’amministratore, ed un discorso ancora più ampio riguarda reati concernenti l’utilizzo di false fatture, discorso che tuttavia si farà in altra occasione.

Come abbiamo visto, la carica di amministratore di S.r.l. e S.p.a. comporta profili di responsabilità (penale ma non solo) da non sottovalutare.

Il consiglio è di evitare improvvisazioni e rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché le diverse tipologie di responsabilità che possono coinvolgere l'amministratore necessitano di un'attenta analisi  e dipendono da molteplici fattori, come ad esempio l'attività concretamente svolta dalla società e dall’amministratore medesimo.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di reati per i quali gli amministratori di S.r.l. o S.p.a. rischiano il carcere. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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