Scrivici per investire in una consulenza o videocorso compilando il Modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

L'ARCHIVIAZIONE NEI REATI TRIBUTARI

Scritto da
Vota l'articolo!
(0 voti)

L'ARCHIVIAZIONE NEI REATI TRIBUTARI

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o denunciare - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Sei stato indagato per uno o più reati tributari e ti stai chiedendo come ottenere l'archiviazione del caso che ti riguarda?

In questo articolo ti spieghiamo cosa fare.

Durante la fase delle indagini preliminari il Pubblico Ministero e gli inquirenti acquisiscono tutto il materiale probatorio necessario a provare il fatto e ad accusarti. 

Al fine di sostenere l'accusa nei tuoi confronti si serviranno delle tue dichiarazioni o di quelle rese da terzi, di accertamenti, di controlli, di verifiche etc.

Ricorda che qualsiasi notizia o atto acquisito in sede di accertamento amministrativo sarà incorporato nel fascicolo del Pubblico ministero: avvisi di accertamento, Processo Verbale di contestazione (P. V. C.), verbali di perquisizione e sequestro, risultati di accertamenti bancari, documenti contabili ed extracontabili, perizie penali, scritture acquisite nel corso delle indagini etc...

La fase delle indagini preliminari può concludersi in due modi:

- con una richiesta di archiviazione: nel caso in cui il P. M. accerti l'infondatezza della notizia di reato o l'assenza di una condizione di procedibilità o l'intervenuta estinzione del reato;

- oppure, con l'esercizio dell'azione penale da parte del P. M. , che formula l'imputazione e fa preventivamente notificare  all'indagato l'avviso di conclusione delle Indagini preliminari.

Come si arriva all' archiviazione?

L'art. 408 cp.p. prevede che il Pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari, se ritiene la notizia di reato infondata presenta al Giudice delle indagini preliminari la richiesta di archiviazione.

Ma cosa si intende per “infondatezza”?

Significa che durante le indagini preliminari non sono stati acquisiti elementi rilevanti tali da sostenere l'accusa in giudizio nei tuoi confronti.

Alcuni altri casi in cui il P. M. chiede l'archiviazione:

- se rileva che il reato è estinto ( in caso di Prescrizione del reato ad esempio);

- se riscontra vizi di procedibilità;

- se il fatto non è previsto dalla legge come reato;

- in caso di Particolarità tenuità del fatto.

In tutti questi casi il P. M. presenta al Giudice per le Indagini preliminari una richiesta di archiviazione, trasmettendo anche il fascicolo contenente la notizia di reato nonché gli atti e i documenti relativi alle indagini svolte.

A questo punto il giudice, se non vi è opposizione alla richiesta di archiviazione, potrà:

1. accogliere la richiesta di archiviazione del P. M. ed emanare un Decreto motivato di archiviazione. In questo caso la vicenda processuale penale riferita al fatto contestato si conclude.

2. oppure, potrà non accogliere la richiesta del P. M. e fissare comunque l'udienza in camera di consiglio nella quale decidere, dopo aver sentito il P. M. e l'imputato.

All'esito di tale udienza, il giudice emana un'ordinanza con la quale dispone: 1) l'archiviazione; oppure 2) dispone ulteriori indagini ( c. d. coatte) ed in tal caso indicherà lui stesso al P. M.  le indagini da effettuare e le modalità nonché il termine di conclusione delle stesse; o ancora 3) ordina al P. M.  di formulare l'imputazione (c. d. coatta) e quindi, fissa l'Udienza preliminare.

                                                         ***

L'archiviazione nel procedimento penale e il rapporto con il procedimento tributario:                                                    

Sul punto, una questione rilevante riguarda gli effetti della Archiviazione penale nell'ambito del processo tributario.

Fai attenzione: tra procedimento tributario e procedimento penale vige un rapporto di reciproca indipendenza.  Infatti,  la giurisprudenza maggioritaria, se da una parte ritiene che sia consentito al contribuente assolto in sede penale produrre come prova, nel processo tributario, il decreto di archiviazione, dall'altra si sottolinea che tale giudicato penale non faccia stato nel processo tributario, non essendo il giudice in alcun modo vincolato a decidere sulla base dell'archiviazione penale.

Pertanto, anche in base a quanto chiarito dalla recente giurisprudenza maggioritaria sul punto, il decreto di archiviazione penale rappresenta un elemento di prova per il giudice tributario liberamente valutabile, al pari degli altri elementi probatori, alla luce del caso concreto nel complesso considerato. ( Cass. , n. 17624/2018).

Ne discende che se sei stato assolto in sede penale potrai, però, essere comunque condannato in sede fiscale.

Noi, quello che ti consigliamo di fare una volta venuto a conoscenza della contestazione tributaria e/o penale nei tuoi confronti è di rivolgerti immediatamente ad un avvocato tributarista esperto anche in diritto penale. Solo quest'ultimo, infatti, potrà interpretare nel miglior modo i fatti (e le relative norme di legge) di cui sei accusato ed elaborare la migliore strategia difensiva a tuo favore.

                                                       ***

Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di archiviazione nel processo penale per reati tributari. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, che non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

***

Per contattarci e richiedere una consulenza compila il modulo contatti che trovi nella pagina principale del nostro sito https://www.studiotributariodlp.it.

Letto 1063 volte
DLP