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Estratto: “non ha fornito alcuna giustificazione delle ragioni per cui abbia ritenuto sostanzialmente giustificate le dazioni di denari paterne per € 21.000,00 innanzi richiamate e non anche gli ulteriori € 24.000,00, sostanzialmente giustificati da analoghi, inequivoci titoli. La sentenza impugnata, invero, è in parte elusiva del dibattito processuale e contiene una finale rideterminazione forfetaria del reddito imponibile, cui sembra pervenire in base ad un ragionamento di tipo equitativo, non consentito al giudice tributario, che - non ha poteri di equità sostitutiva”.

Estratto: “la motivazione per relationem, ammissibile a determinate condizione, è la motivazione del giudice di appello che richiama la motivazione (conforme) del giudice di primo grado (Sez. U n. 7074 del 20/03/2017). Nel caso di specie viene invece richiamata la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado di altro processo, senza alcuna descrizione dell'oggetto della sentenza richiamata e senza specificazione delle parti di quel giudizio, rendendo perciò privo di consistenza probatoria il richiamo alla motivazione di una decisione di cui si sconoscono i termini fattuali, e ciò a prescindere dal carattere tautologico della affermazione secondo cui la motivazione della sentenza richiamata , in quanto fondata "su argomentazioni convincenti", giustifica il conforme "convincimento" espresso nella sentenza impugnata”.

Estratto: “Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per l'accertamento della correttezza o meno della notifica delle cartelle esattoriali dal mancato pagamento delle quali è scaturito il provvedimento di fermo amministrativo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Estratto: “le considerazioni espresse dal giudice del gravame non sono corrette, in quanto le stesse postulano che il ricorso per revocazione ordinaria sarebbe svincolato dal rispetto di termini di decadenza. In realtà, la previsione contenuta nell'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, ha unicamente la finalità di stabilire in quali casi è consentita la proposizione del ricorso per revocazione, ma non ha la funzione di definire i termini di decadenza ai fini della tempestiva proposizione, profilo disciplinato, piuttosto, dall'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., applicabile anche al processo tributario in forza del richiamo di cui all'art. 49, del decreto legislativo n. 546/1992. In particolare, l'art. 327, cod. proc. civ, prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che la revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che non sussistano i presupposti contemplati dal successivo comma secondo”.

Estratto: “dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità”.

Estratto: “"In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario”.

Estratto: “l'avviso di accertamento è immotivato perché enuncia genericamente l'inesistenza delle operazioni come derivanti da fatture per operazioni apparenti emesse a carico della società T., senza neppure individuare le fatture ritenute fittizie. In mancanza dell'allegazione degli elementi sintomatici potenzialmente capaci di consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione e degli elementi indiziari idonee a giustificare la contestazione dell'Ufficio, non può gravare sul contribuente l'onere di provare, in applicazione di principi ordinari sull'onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c. c.), di non essere a conoscenza della inesistenza di fatture a monte".

Estratto: “qualora sussista, come nel caso in esame, una normativa specifica che disciplini il contraddittorio endoprocedimentale, la previsione di cui all'art. 12, comma 7, cit., si applica a tutti i tributi, quindi anche ai tributati armonizzati, sicchè, ove sia avvenuto un accesso degli accertatori presso i locali dell'impresa, trova sicura applicazione generale, e senza distinzione tra tributi armonizzati e non, l'obbligo di contraddittorio; ne consegue che correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che, nella fattispecie, l'avviso di accertamento, emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione, era da considerarsi illegittimo per violazione del diritto al contraddittorio; né assume pregio l'ulteriore contestazione in ordine alla sussistenza delle ragioni di urgenza; è vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. civ., 16 marzo 2016, n. 5137), il vizio invalidante l'avviso di accertamento non consiste nella omessa enunciazione dei motivi di urgenza che hanno determinato l'emissione anticipata dell'atto, bensì nell'effettiva assenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario controverso e, pertanto, compete all'amministrazione interessata fornire la prova della concreta ricorrenza, all'epoca dell'emissione, di siffatto requisito esonerativo dall'osservanza del termine; tuttavia, il motivo di ricorso in esame si limita ad affermare che la ragione di urgenza non deve essere indicata nell'avviso di accertamento, ma è l'urgenza che appare sussistere in base ad elementi ragionevoli, sicchè essa è motivata”.

Estratto: «In caso di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito fiscale, l'autore della dichiarazione doganale non risponde del mancato versamento dell'imposta relativa all'estrazione dei beni».

Estratto: “in materia di valutazione delle prove "il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, dovendo pertanto ritenersi viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento" (Cass. 15075 del 2010; v. tra le altre Cass. n. 19894 del 2005, n. 13819 del 2003, n. 15399 del 2002 e in ultimo Cass. 9778 del 2014)”.