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Estratto: “la CTR non si è attenuta al dato normativo, ai princìpi di diritto e ai profili di valutazione del presupposto impositivo dell'IRAP appena enunciati giacché, in sostanza, ha erroneamente ravvisato la ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione esclusivamente sulla base delle circostanze di fatto - incontestate, ma di per sé insufficienti - che il commercialista, per l'esercizio della propria attività professionale, si fosse avvalso, nel biennio in esame, di una segretaria part-time, che veniva impiegata per poche ore settimanali (11 ore nel 2008; 9 ore nel 2009); le considerazioni precedenti comportano che, accolto il primo motivo, ed assorbiti gli altri, la sentenza sia cassata; non essendo necessaria ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., coll'accoglimento del ricorso introduttivo”.

Estratto: sorgendo il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972) - e, dunque, nel caso di specie nell'anno 2004 -, non può trovare applicazione la modifica dell'art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotta con il d.l. n. 223 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, che esclude dal novero soggetti che hanno diritto alla detrazione dell'imposta quelli che effettuano la rivendita dei fabbricati ad uso abitativo; 2.4.2. secondariamente, perché la seconda parte del menzionato art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), prevede - diversamente da quanto ritenuto dalla CTR - che il diritto alla detrazione spetta anche ai soggetti che effettuano locazione di immobili ad uso abitativo (come la S. s.r.I.) e godano del regime cd. del pro rata”.

Estratto: “l'Agenzia delle entrate non può sostituire alla valutazione del giudice di merito la propria diversa interpretazione dei medesimi fatti, né gli elementi la cui valutazione sarebbe stata omessa possono essere considerati decisivi ai fini della decisione, non potendo ragionevolmente trarsi dagli stessi conclusioni inequivoche in relazione alla conoscenza della frode da parte della società contribuente; 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese”.

Estratto: “la Commissione ritiene di accogliere l'appello del contribuente. Il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno dell'Erario, il contrasto all'evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l'assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Tanto che lo statuto del contribuente impone all'Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere. (…). Una sanzione di oltre 31mila euro per una così veniale irregolarità, irrogata tra l'altro senza aver preventivamente invitato la società a regolarizzare la sua posizione in relazione al suo attestatore, è in contrasto con le finalità e il sistema statutario predetto”.

Estratto: “è innegabile (vista la tavola sinottica predisposta dall' appellata per il confronto tra dettato normativo e testo rogitato, che sono identici) che il contenuto dell'art. 6.1 del regolamento del trust B., di cui all'atto modificativo del trust stesso a rogito Notaio D. nn. XXX/XXX del 2018, sia del tutto conforme alla richiamata previsione normativa (…) Ritiene conclusivamente questa CTR che B Trust Onlus abbia diritto all'iscrizione nell'anagrafe ONLUS e, alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello dell'Agenzia deve essere respinto”.

Estratto: “Se l'art. 33 DL. 78/2018, quale norma impositiva, dispone una tassazione aggiuntiva per i soggetti che "rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario", tale disposizione non può essere integrata ricorrendo ad interpretazioni estensive che prendono a prestito definizioni presenti in altri rami dell'ordinamento, quale quella di settore finanziario, propria degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, richiamata nell'atto di appello”.

Estratto: “La detraibilità dell'accantonamento dei compensi degli amministratori non deve essere determinata con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua divisa per 13,5), in quanto il legislatore fiscale non ha dettato una normativa derogatoria per tali accantonamenti, ma ha operato un richiamo alla disciplina civilistica prevista per i lavoratori dipendenti. Ebbene, è ammesso come costo deducibile, nel conto economico della società anche l'accantonamento di fine mandato”.

Estratto:L'articolazione dell'organizzazione, il numero di soggetti coinvolti e la molteplicità delle attività erogate identificano, ad avviso di Questa Commissione, una realtà complessa che non può essere inquadrata - come preteso - in termini riduttivi di "utilizzo e sfruttamento di beni immateriali" da intendersi quali marchi e know - how connesso ai sistemi di pagamento. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle reti di comunicazioni che veicolano nei corrispondenti circuiti le richieste e le autorizzazioni di spesa, alle operazioni di contabilizzazione e pareggio dei conti, alla gestione dei POS presso gli esercenti: attività, queste, che si avvalgono di strumenti non certo qualificabili come beni immateriali e che esigono servizi peculiari altamente specializzati”.

Estratto:in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con una motivazione figurativa e meramente apparente» (Cass. n. 4882 del 11/3/2016) e tale deve ritenersi la motivazione della sentenza oggetto di gravame che non consente di conoscere l'iter logico-argomentativo e giuridico seguito dai giudici di merito e posto a fondamento della decisione. (…) Come chiarito dalle Sezioni Unite, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016)”.

Estratto: “i giudici regionali, pur avendo dato atto che l'Ufficio con l'avviso di accertamento aveva contestato l'omessa contabilizzazione dei canoni di fitto per euro 47.100,00, «come indicati nel contratto di fitto di azienda», hanno poi erroneamente ricondotto detti canoni in una fattispecie astratta piuttosto che in un'altra (Cass. n. 13747 del 31/5/2018; Cass. n. 10320 del 2018)(…). Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che «la differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto d'azienda consiste nel fatto che nella prima ipotesi l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi, i quali (siano essi legati materialmente o meno all'immobile) assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile funzionalmente, in posizione di subordinazione e coordinazione. Nell'affitto d'azienda, invece, l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili e immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicchè l'oggetto del contratto è costituito dall'anzidetto complesso unitario» (Cass. n. 9354 del 27/6/2002; Cass. n. 1243 del 4/2/2000; Cass. n. 10106 del 2/8/2000)”.